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Tar Lombardia: 'Giochi, nuove aperture rispettino legge Gap'

28 giugno 2018 - 11:05

Il Tar Lombardia ricorda che le sale giochi che hanno chiesto nuove licenze sono tenute a rispettare il distanziometro della legge regionale sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Giochi, nuove aperture rispettino legge Gap'

 


"La stessa documentazione prodotta in atti chiarisce come la ricorrente, dopo aver ceduto il proprio ramo d’azienda e esserne rientrata in disponibilità per risoluzione consensuale del contratto, abbia richiesto delle nuove licenze, con ciò confermando che si tratta di una nuova apertura, implicante il rispetto anche delle disposizioni regionali relative alle distanze minime dai luoghi cosiddetti 'sensibili'.
Precisato che, nella fattispecie, la sala giochi in questione viola tali disposizioni, il cui rispetto è, invece, espressamente posto come condizione per la validità dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza".


Lo evidenzia il Tar Lombardia respingendo l’istanza cautelare formulata da una società di gioco contro il Comune di Carpenedolo (Bs), per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del sindaco del marzo 2018, recante “Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale Vlt, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”; del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, approvato dal consiglio comunale nel febbraio 2018.


Però, sottolineano i giudici, "allo stato, non risulta che il Comune abbia adottato alcun provvedimento al fine di ottenere il rispetto della norma regolamentare, con la conseguenza che, rebus sic stantibus, non può escludersi un interesse concreto e attuale della ricorrente alla contestazione della legittimità dell’avversata regolamentazione degli orari dell’attività che la società pare continuare ad esercitare"

Assunta l’ammissibilità del ricorso, lo stesso non è "privo di elementi di fumus boni iuris, connessi alla carente istruttoria condotta dal Comune prima dell’adozione dei provvedimenti censurati, ma, in considerazione di quanto sopra detto in ordine a possibili profili di illegittimità dell’esercizio dell’attività, nonché del numero limitato di ore in cui è precluso il gioco, in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, non può trovare accoglimento la richiesta di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati", conclude l'ordinanza del Tar Lombardia.

 

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