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Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a limiti orari Arosio, basati su dati certi'

09 luglio 2018 - 11:20

Il Tar Lombardia respinge ricorso contro i limiti orari al gioco vigenti ad Arosio (Co) in quanto basati su una dettagliata istruttoria sul Gap.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a limiti orari Arosio, basati su dati certi'

 


"L’ordinanza si basa su un dettagliata istruttoria, che rappresenta la situazione di fatto esistente sul territorio del Comune di Arosio e dei Comuni limitrofi, quanto alla diffusione della ludopatia e quanto alla distribuzione capillare degli apparecchi per il gioco d’azzardo, con riferimenti puntuali al rapporto tra cittadini e apparecchi per il gioco d’azzardo, con separata indicazione di giovani e anziani. Si tratta di risultanze oggettive che, da un lato, non sono superate dalle deduzioni della ricorrente, dall’altro, sono del tutto idonee a supportare la determinazione assunta".

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società titolare di una sala da gioco contro il Comune di Arosio (Co), nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza sindacale avente ad oggetto la “Disciplina Comunale di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del Tulps e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 (Tulps) e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” con cui si limita ad otto ore giornaliere l'orario di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi, specificamente dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00.
 
 
Sotto altro profilo, "il Tribunale evidenzia che il provvedimento, oltre a riportare brani tratti dal report, sviluppa considerazioni puntuali in ordine all’interesse pubblico da preservare e alla concreta consistenza della realtà sociale di riferimento, esponendo in modo chiaro e dettagliato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua emanazione, in coerenza con la previsione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241. Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura volta a contestare la carenza istruttoria e motivazionale. Sono infondate anche le censure dirette a contestare la violazione del principio di proporzionalità, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, di buona amministrazione e di tutela dell’iniziativa economica privata. Sul punto il Tribunale osserva che sicuramente il provvedimento in esame incide sull’attività degli operatori economici, radicati sul territorio comunale, che gestiscono, come la ricorrente, sale giochi e più in generale apparecchi da gioco, ex art. 110, comma 6 lettere a) e b), TULPS; nondimeno, non può essere dimenticato che, proprio in base alla disciplina costituzionale, la libertà di iniziativa economica non è assoluta, poiché non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ex art. 41 Cost.. Ne deriva che proprio il precetto costituzionale, di cui la ricorrente lamenta la violazione, consente limiti all’iniziativa economica in presenza di preminenti esigenze correlate alla tutela di interessi fondamentali della persona, come la salute pubblica. Del resto, anche il diritto dell’Unione Europea consente restrizioni all’iniziativa economica in materia di sale da gioco, restrizioni che possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, che comprende la tutela degli utilizzatori, al fine di arginare fenomeni di spesa eccessiva, con ricadute negative sul piano personale e familiare, cui si correlano turbative dell’ordine sociale, che giustificano l’adozione di strumenti preventivi".
 

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