skin

Elenco Ries, Cds: 'Computo slot, mancano riscontri obiettivi'

09 luglio 2018 - 13:26

Il Consiglio di Stato accoglie ricorso esercente contro esclusione da elenco Ries per numero slot in eccesso rispetto alla superficie del locale per computo arbitrario.

Scritto da Fm
Elenco Ries, Cds: 'Computo slot, mancano riscontri obiettivi'

 


"Dal verbale non risulta in alcun modo la metodologia di computo seguita, e dunque l’avvenuta esclusione delle superfici non destinate alla vendita; ma nemmeno è dato capire come sia avvenuto l’ipotizzato 'contemperamento' con la superficie minima di ingombro, ovvero se, effettivamente, esso abbia influito sulla misurazione, peraltro erroneamente. La 'superficie minima di ingombro', infatti, che riguarda tutti gli apparecchi, compresi quelli che consentono il gioco in contemporanea tra più persone mediante postazioni fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere funzione di controllo, è lo spazio necessario a garantire la concreta fruibilità dell’apparecchio. Il decreto direttoriale ne fa una condizione minima di installabilità, da valutare sempre, ma non nel computo del metraggio utile per calcolare il numero di apparecchi, cui fa riferimento l’apposita tabella. Se così non fosse, l’operatore dovrebbe dichiarare all’atto dell’istanza di iscrizione non tanto e non solo la superficie di vendita, ma anche l’ipotetico ingombro degli apparecchi di cui potrebbe non avere ancora la disponibilità. E comunque, rileva la Sezione, nemmeno di tale eventuale scomputo è traccia nella ricordata verbalizzazione, appalesandosi esso piuttosto una giustificazione postuma ipotizzata dall’Agenzia, in assenza di riscontri obiettivi sulle modalità di effettuazione del calcolo".


Lo rileva il Consiglio di Stato nel parere con cui accoglie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal titolare di un esercizio commerciale di Napoli contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’annullamento del provvedimento con cui ne è stata disposta la cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché di ogni atto conseguente e connesso, con particolare riferimento al verbale di verifica che ha evidenziato la presenza di un numero di apparecchi superiore a quello consentito nonché alla nota con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione dall’elenco “con conseguente inibizione a cinque anni che ne impedisce l’iscrizione”.
 

LA VICENDA - "In sede di rinnovo dell’istanza di iscrizione per l’anno 2015, il titolare dichiarava una superficie maggiorata di un metro quadrato rispetto agli anni precedenti, così da superare la soglia dei 30 mq che costituisce il limite al di sopra del quale è possibile incrementare anche gli apparecchi da gioco collocabili nell’esercizio, portandoli da un massimo di 4 ad un massimo di 6 (art. 3, lett. e) del decreto direttoriale n.30011 del 2011)", si legge nel parere. "A causa di tale mutamento l’Agenzia disponeva un’ispezione in loco, effettuata il 7 agosto 2015, all’esito della quale la superficie di vendita veniva indicata in 19 metri quadrati, ovvero una dimensione di gran lunga inferiore non soltanto ai 31 mq della dichiarazione del 2015, ma anche ai 30 mq su cui si era basata l’iscrizione originaria. Ciò determinava la valutazione di illiceità di uno degli apparecchi presenti (pari a 5), ma soprattutto la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese in merito alla superficie di vendita disponibile in sede di istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco degli operatori del settore".
 

Articoli correlati