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Cds: 'Legittimo il regolamento sul gioco di Vicenza'

10 luglio 2018 - 11:11

Il Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar Veneto del 2013 e ratifica validità del regolamento sul gioco di Vicenza.

Scritto da Fm
Cds: 'Legittimo il regolamento sul gioco di Vicenza'


"Risulta del tutto smentita l’affermazione del primo giudice secondo la quale: 'Gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale' e che 'La competenza legislativamente stabilita a favore dell’amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal comune'. Già sulla scorta della prima delle citate pronunce della Corte costituzionale la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 578) ha chiarito che dall'art. 7, comma 10, D.L. n. 158/2012, si trae il principio della legittimità di misure di pianificazione delle ubicazioni consentite alle sale giochi e scommesse basate su distanze minime da rispettare (prevenzione logistica delle ludopatie), non anche quello della necessità della previa definizione di dette pianificazioni o dei relativi criteri orientativi a livello nazionale".

Queste alcune delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Comune di Vicenza contro una società di gioco per la riforma della sentenza del Tar Veneto del 2013, resa tra le parti, concernente la revoca dell'agibilità per contrasto con la variante al Piano regolatore e con il regolamento per l'apertura e la gestione delle sale giochi finalizzato alla prevenzione del Gap.
 
 
Il Tar Veneto nel 2013 aveva rilevato "che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. La competenza legislativamente stabilita a favore dell’amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal comune. I comuni possono intervenire nell’ambito della sopra richiamata pianificazione in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 7 del D. L. n° 158 del 2012. Inoltre i sindaci, in caso di situazioni di effettiva emergenza, possono adottare ordinanze contingibili e urgenti, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali".
 
 
Contro tale pronuncia ha mosso appello il Comune di Vicenza, "lamentandone l’erroneità in quanto il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l’ente locale non ha potestà regolamentare in materia di tutela della salute ed in particolare di ludopatia; in senso opposto alle conclusioni raggiunte dal primo giudice militerebbe la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 in ordine all’inquadramento della materia in questione non nella categoria dell’ordine pubblico, ma in quella della tutela della salute, in relazione alla quale vi sarebbe una competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. In questo senso l’amministrazione comunale ben potrebbe esercitare ai sensi dell’art. 13 Tuel un potere di individuare norme regolamentari di dettaglio, tra le quali l’indicazione di distanze minime dai centri sensibili. In questo senso andrebbe inteso anche il potere di governo del territorio, che consentirebbe una pianificazione volta a contemperare lo sviluppo urbanistico con i valori ambientali, paesaggistici e di tutela della salute".
 
 
IL RICHIAMO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - Per la sentenza del Consiglio di Stato l’appello è fondato e merita di essere accolto in ragione della "pronuncia della Corte costituzionale n. 220/2014, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, concernente la configurabilità o meno di un competenza in ordine all’adozione di provvedimenti da parte degli enti locali in materia di gioco e scommessa in base al suddetto art. 50, 7° comma.
La Corte è pervenuta a tale pronuncia di inammissibilità non per escludere la sussistenza di tale potere in base al tenore letterale di tale statuizione normativa, ma rilevando invece 'la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche'.
La Corte ha evidenziato l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di merito che di legittimità (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271/2014; ordinanze n. 2133, n. 996/2014 e n. 2712/2013; Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484/2012; Tar Campania, sentenza n. 2976 del 2011; Tar Lazio, sentenza n. 5619/2010), secondo cui l'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 è una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati.
Anzi la Corte Costituzionale ha riconosciuto una maggiore estensione a tale potere anche in ordine alle limitazioni della distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, rilevando la sua riconducibilità alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni".
 

Accogliendo l'appello dell'amministrazione comunale, il Consiglio di Stato quindi ha anche riformato l’impugnata sentenza e rigettato il ricorso di prime cure.
 

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