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Tar Lombardia: 'Regolamento Brescia, non interdetto gioco legale'

13 luglio 2018 - 13:39

Il Tar Lombardia sottolinea che il regolamento sul gioco di Brescia è fondato per legge e non determina la totale interdizione del gioco legale.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Regolamento Brescia, non interdetto gioco legale'

 

"Il contenuto del regolamento censurato trova, dunque, il proprio fondamento nella legge - del cui testo è, per gran parte, riproduttivo - salva, ancora una volta, la non attualità della lesività in relazione a quelle voci del primo comma dell’art. 7 del regolamento che individuano aree precluse alle nuove installazioni in ragione delle previsioni di diversi strumenti urbanistici, in mancanza dell’adozione e della conseguente impugnazione degli atti attuativi di natura urbanistica. Ne risulta esclusa, allo stato, ogni lesione della competenza normativa regionale".


Lo sottolinea il Tar Lombardia nella sentenza con cui si è espresso in merito al ricorso presentato da alcune società di gioco contro il regolamento comunale e l'ordinanza sindacale del Comune di Brescia, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti e l'inammissibilità di quello introduttivo.

I giudici precisano che "il contenuto del regolamento non pare determinare la temuta 'totale interdizione del gioco legale' nel Comune di Brescia, anche l’ultima censura, volta a sostenere l’illegittimità delle misure adottate, in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione".
 

Il Tar Lombardia poi ricorda che la rinnovazione dell’istruttoria, disposta ad aprile con un'ordinanza dallo stesso tribunale amministrativo che ha sospeso le fasce orarie vigenti, ha "comportato il ritiro dell’ordinanza impugnata, incidente sull’orario di esercizio dell’attività di gioco.
Il 22 maggio 2018, infatti, il Comune ha provveduto all’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata e al contestuale avvio del procedimento per l’adozione di una nuova ordinanza, specificando che nel corso dello stesso si dovrà tenere conto delle motivazioni contenute nell’ordinanza di questo Tribunale".
 
 
La sentenza quindi conclude "il ricorso per motivi aggiunti deve, dunque, essere dichiarato improcedibile, essendo stato espunto dall’ordinamento il provvedimento impugnato.
Per quanto attiene, invece, il ricorso introduttivo, avente a oggetto il regolamento comunale relativo all’esercizio del gioco lecito, preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall’entrare nel merito della sussistenza della legittimazione attiva in capo all’Associazione nazionale servizi apparecchi per le pubbliche attrazione ricreative, essendo il ricorso inammissibile per la mancata dimostrazione di una lesività immediata e concreta del regolamento comunale censurato".

 

 

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