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Tar Lombardia: 'Resta chiusa sala giochi che viola regolamenti'

02 agosto 2018 - 07:59

Il Tar Lombardia conferma la chiusura di una sala giochi di San Martino Siccomario (Pv) priva di autorizzazione comunale e che non rispetta distanze e criteri demografici.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Resta chiusa sala giochi che viola regolamenti'


"L’ordinanza impugnata ha disposto la chiusura della sala giochi della ricorrente per un triplice ordine di motivi: i) assenza di autorizzazione comunale; ii) violazione del criterio demografico di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento comunale; iii) violazione dei criteri di ubicazione (c.d. distanziometro). Conseguentemente, anche qualora, in esito allo scrutinio dei motivi de quibus, uno dei due venisse accolto, ritenendo pertanto che il citato Regolamento sia effettivamente illegittimo, il provvedimento impugnato manterrebbe comunque la propria validità, considerato che la ricorrente, per oltre tre anni dall’acquisizione della sala giochi dalla precedente titolare, ha gestito la stessa in assenza della prescritta autorizzazione".

 

Queste le motivazioni con cui il Tar Lombardia ha ritenuto infondato e perciò respinto il ricorso presentato da una società di gioco contro il Comune di San Martino Siccomario (Pv) per l'annullamento del provvedimento di chiusura dell'attività di sala giochi mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, del Tulps e del Regolamento comunale per l’apertura e la gestione del gioco, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale del 2010, nella parte - articoli 4 e 5 lettere a) e d) - in cui prevede l'autorizzazione comunale con rispetto del distanziometro (di 250 metri) e del requisito demografico (una sala giochi ogni 5.000 abitanti).
 
 
I giudici ricordano che il Comune di San Martino Siccomario ha una popolazione di circa 6000 abitanti e conta già una sala giochi precedentemente autorizzata e che la sala giochi del ricorrente è situata a meno di 250 metri dai luoghi sensibili individuati dal Regolamento comunale.
 

Quanto alle autorizzazioni necessarie per la raccolta di gioco, il Collegio rileva che "in data 16.5.2014 la ricorrente ha presentato al Comune una Scia avente ad oggetto l’attività di 'piccola somministrazione di alimenti e bevande' esercitata nella sala, con l’indicazione che all’interno della medesima viene svolta attività di 'gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro', ma l’autorizzazione comunale, di cui il ricorrente è privo, non è assorbita dalla licenza ex art. 88 del Tulps conseguita da parte dell’interessata, operando i due titoli su piani e a tutela di interessi pubblici distinti (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 3778/2015; T.A.R. Campania, Sez. III, ord. n. 1067/2017); l’autorizzazione del Questore invocata dalla ricorrente è stata rilasciata 'ai soli fini di pubblica sicurezza, ed è subordinata all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia'; detto provvedimento non legittimava, pertanto, lo svolgimento dell’attività sotto il profilo commerciale, essendo stato reso, infatti, ai soli fini del controllo sulle qualità soggettive del titolare".

 

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