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Cds: 'No sala Vlt senza licenze e vicina a luoghi sensibili'

06 settembre 2018 - 11:35

Il Consiglio di Stato boccia apertura di una sala Vlt che non rispetta distanziometro imposto da legge del Veneto ed è  priva delle licenze necessarie.

Scritto da Fm
Cds: 'No sala Vlt senza licenze e vicina a luoghi sensibili'

"Le limitazioni di distanza, contenute in leggi regionali o provinciali, hanno già ottenuto il positivo vaglio costituzionale (Corte Costituzionale 9 novembre 2011 n. 300; più di recente, Corte Costituzionale 11 maggio 2017, n. 108), sebbene in dette pronunce la verifica di costituzionalità non abbia riguardato direttamente l’articolo 41 Cost. In particolare, nella prima di dette pronunce, riguardante la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/10, si è affermato che le norme impugnate, le quali dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”.

A puntualizzarlo è il Consiglio di Stato nel respingere il ricorso dei titolari di una società di gioco che si era vista vietare dal Comune di Bardolino (Vr) l'apertura di una sala Vlt per contrasto con il vigente regolamento di polizia urbana, che, a sua volta, ha inteso dare corpo nel territorio comunale alla generale previsione contenuta nell’articolo 20 della legge regionale veneta sul Gap, che nega l'installazione di apparecchi per il gioco a meno di 500 metri dai luoghi individuati come sensibili.
 

Nella sentenza si legge che "alla luce della documentazione in atti, è conclamato che, alla data del 7 agosto 2015, la ditta: a) non disponeva neppure dell’autorizzazione ex articolo 88 Tulps rilasciata dalla Questura di Verona (in effetti rilasciata solo il 10 dicembre successivo); b) non disponeva della prescritta autorizzazione da parte dell’Agenzia dei Monopoli, di cui all’articolo 2, commi 2 ter e 2 quater, del Decreto Legge n. 40/2010, convertito con legge n. 73/2010 (espressamente richiamata, come tale, dalla prescrizione n. 11 dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura il 10 dicembre 2015); b) non aveva neppure presentato la Scia inerente l’apertura dell’esercizio con l’indicazione del tipo di attività da svolgere e del numero delle apparecchiature che sarebbero state installate; c) non aveva – in ogni caso – dato inizio (come, del resto, non avrebbe potuto fare, in difetto di tutte le condizioni legali) all’attività (come confermato, in fatto, dagli esiti dell’apposito sopralluogo disposto dall’Amministrazione alla data del 9 febbraio 2016 (del quale si dà, tra l’altro, espresso atto nel corpo dell’ordinanza impugnata). È chiaro, per contro, che a nulla rilevano le due Scia presentate presso il settore Edilizia del Comune in date 11 e 28 settembre 2015, essendo le stesse relative alle sole opere edilizie da eseguirsi nell’immobile e non potendo il generico riferimento alla destinazione 'Sala giochi' legittimare lo svolgimento di un’attività soggetta, come si è visto, a plurime autorizzazioni. Alla luce di ciò, l’immediata applicazione delle sopravvenute previsioni regolamentari appare perfettamente giustificata".
 

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