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Cassazione: 'Tasse su slot illegali, determinare incassi'

31 ottobre 2018 - 12:56

La Cassazione evidenzia che per determinare incassi di slot illegali bisogna contare risultanze di contatori elettronici e ricevute rilasciate.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Tasse su slot illegali, determinare incassi'

 

“La sentenza va cassata e la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo motivato esame che tenga conto delle risultanze dei contatori elettronici, delle ricevute rilasciate mensilmente alla contribuente dal proprietario degli apparecchi e di ogni altro elemento legittimamente acquisito agli atti del processo”.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi in merito al ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza con cui la commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato, in quanto meramente ripropositivo delle "affermazioni già disattese dai primi giudici con ampia e diffusa motivazione", l'appello avverso la pronuncia con cui era stato annullato l'avviso di accertamento notificato ad un contribuente per il recupero a tassazione di Irpef, Irap ed Iva, per oltre 9 milioni di lire dovute per l'anno 2000 in ragione dell'uso di due apparecchi per scommesse, in funzione nel suo esercizio commerciale dal 1° gennaio 1999 al 26 febbraio 2000, sottoposti a sequestro perché risultati privi di autorizzazione.

 

“Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il processo tributario è annoverabile non tra i processi di 'impugnazione-annullamento' ma tra i processi di 'impugnazione-merito', in quanto è diretto non alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ritenuto invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo ma deve esaminare la pretesa impositiva e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte ed utilizzando tutti gli elementi legittimamente acquisiti agli atti (Cass. 26157/2013; Cass. 13034/2012; Cass.15825/2006); nel caso di specie la commissione tributaria regionale del Lazio ha omesso di provvedere nel senso indicato”, specificano i giudici.
 

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