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Tar Campania: 'Orari e distanze gioco, legittimi poteri dei Comuni'

16 novembre 2018 - 15:41

Il Tar Campania conferma validità del regolamento e dell'ordinanza oraria varati dal Comune di Avellino per il contrasto al gioco patologico in attesa di legge nazionale.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Orari e distanze gioco, legittimi poteri dei Comuni'

L'esistenza di un'autorizzazione pregressa non può giustificare una deroga permanente, che sottragga l'operatore all'applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale (Consiglio di Stato, sentenza n. 579 del 2016). Il termine all’uopo assegnato alle ricorrenti appare più che congruo considerato che l’esigenza di preservare l’interesse economica degli esercizi esistenti appare sicuramente recessivo a fronte della impellente necessità di dare attuazione alla normativa primaria e secondario creando, in tempi contenuti, un sistema di tutela preventiva in favore dei soggetti più esposti alla ludopatia”.

 

Lo evidenzia il Tar Campania nella sentenza con cui respinge il ricorso di due società  titolari di licenze ex art. 88 Tulps rilasciate dal Questore della Provincia di Avellino per lo svolgimento dell’attività di raccolta di gioco contro il regolamento e l'ordinanza sindacale emanate dal Comune di Avellino in materia.
 
 
Ricostruito il quadro normativo statale e regionale, circa la contestata sussistenza del potere dell'amministrazione comunale nel disciplinare anche l'aspetto relativo agli orari di apertura delle sale da gioco, i giudici amministrativi ricordano “che il Consiglio di Stato, con la sentenza 10 febbraio 2016, n. 579 - nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2014 n. 224 nonché l'orientamento di consolidata giurisprudenza amministrativa - ha chiarito che 'l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenza di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti'.
La richiamata sentenza ha precisato altresì che la fissazione di 'parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale' non sia ancora avvenuta, e che ciò non impedisce l'esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli enti locali.
Si rammenta, in proposito, che proprio la Corte Costituzionale - con sentenza 18 luglio 2014, n. 220- ha valutato compatibile con i principi di cui agli artt. 32 e 118 della Costituzione l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in merito all'interpretazione dell'art. 50, comma 7, Tuel.
In questo senso, ad avviso della Corte, la disposizione fornisce un fondamento legislativo al potere sindacale di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per rispondere ad esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, della circolazione stradale.
Da ciò consegue che le limitazioni orarie all'attività degli esercizi commerciali - e segnatamente delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco - si giustificano, in conformità ai principi costituzionali in tema di salute pubblica e della normativa comunitaria sulla libertà dell'iniziativa economica, con la necessità di prevenire il fenomeno della ludopatia, in particolare tra le fasce più deboli della popolazione.
La normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti, non è circoscrivibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì più propriamente alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica.
Questo ambito di tutela dell'interesse pubblico rientra nelle attribuzioni del comune, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tuel.
Le superiori argomentazioni conducono, in definitiva, a riconoscere la piena competenza dell’organo consiliare nella materia de qua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2018 n. 4145)”.
 

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