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Cds ribalta Tar: 'Gioco, lecito distanziometro Selvazzano Dentro'

28 novembre 2018 - 16:49

Il Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar Veneto e conferma validità del distanziometro di Selvazzano Dentro (Pd) per le attività di gioco.

Scritto da Fm
Cds ribalta Tar: 'Gioco, lecito distanziometro Selvazzano Dentro'

“Come già rilevato dalla Giurisprudenza di questo Consiglio - anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute, nella ipotesi di specie, del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche che muovono oggi l’appellata, come ha già stabilito la Corte di Giustizia Europea, allorché con sentenza del 22 ottobre 2014, C-344/13 e C367/13, nell’ambito della materia che ci occupa, nel bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute, ha dato prevalenza a quest’ultima”.

 

A ricordarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza con cui accoglie il ricorso proposto dal Comune di Selvazzano Dentro (Pd) per la riforma della sentenza con cui il Tar Veneto aveva annullato il diniego di permesso di costruire pronunciato dall'amministrazione per un fabbricato da destinare a sala Vlt e il presupposto regolamento comunale, nella parte in cui prevede che le apparecchiature per il gioco lecito siano installate a oltre 500 metri da tutti i siti sensibili ivi individuati, condannando il Comune alla refusione delle spese del giudizio.
 
 
“Sulla base dell’esame del regolamento comunale in questione, può affermarsi che la decisione del Comune di Selvazzano Dentro, peraltro corretta in ottemperanza dell’ordinanza cautelare propulsiva del primo grado di giudizio, risulta essere fondata su un’approfondita analisi della possibile incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, concretizzata nella dettagliata individuazione di siti sensibili”, evidenziano i giudici amministativi.
 
 
 
“La medesima normativa comunale prevede infatti una distanza di rispetto astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno da contrastare, nonché proporzionata e sostenibile, tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività; al riguardo, non risulta convincente la perizia di parte appellata, già posta a fondamento della sentenza di primo grado, prendendo essa a riferimento, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno del c.d. effetto espulsivo, l’intero territorio comunale, piuttosto che considerare solamente la parte di territorio oggettivamente edificabile; pertanto, in considerazione di quanto sopra, la decisione di stabilire una distanza di 500 metri da misurarsi sulla base del percorso pedonale più breve (secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013) risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli, obiettivi questi già valorizzati dal Giudice costituzionale come perfettamente sussumibili tra quelli che, ai sensi dell’articolo 41 Cost., possono giustificare limitazioni all’iniziativa economica privata”.
 

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