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CdS: 'Niente sale gioco in zona non consentita da norme edilizie'

04 febbraio 2019 - 16:53

Il Consiglio di Stato conferma divieto di apertura per sala gioco in una zona non consentita dal regolamento edilizio vigente a Reggio Emilia.

Scritto da Francesca Mancosu
CdS: 'Niente sale gioco in zona non consentita da norme edilizie'

“Il Comune, nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione, ha stabilito che nella zona in cui si trova l’immobile è possibile soltanto l’uso B.2 relativo alla somministrazione di alimenti e bevande e che le attività dedicate al gioco sono consentite soltanto nella parte del territorio comunale dove è previsto l’uso B.14. Il Collegio ritiene che tale determinazione non possa considerarsi illegittima”.

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza con cui rigetta l’appello proposto da una società operante nel settore del gioco contro il Comune di Reggio Emilia per la riforma della sentenza del marzo 2015 del Tar Emilia Romagna che ha confermato il principio ribadito dall'amministrazione per cui “nella zona dove è collocato l’immobile, ai sensi delle norme tecniche allegate al regolamento edilizio all’epoca vigente (art. 1.6.1.), è ammissibile unicamente l’uso B2 (attività di somministrazione di alimenti e/o bevande) e non anche l’uso B14, relativo anche alle sale dedicate al gioco”.

 

Deve ritenersi, evidenzia il Consiglio di Stato, “che le attività dedicate al gioco rientrano, nell’ambito delle 'attività ricreative, sportive e di spettacolo con problematiche di impatto' (B14) e, in particolare, per la sostanziale corrispondenza con le principali caratteristiche identificative della categoria, nell’ambito delle 'attività ricreative di impatto' e non certo in quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Per pervenire a tale esito, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non era necessario fare riferimento alla circolare, che viene solo richiamata nel provvedimento impugnato, in quanto, in mancanza di più puntuali indicazioni, quello indicato dal Comune è l’uso generale nel quale deve essere inserita l’attività in esame.
In questa prospettiva, la questione relativa al fatto se le norme di attuazione, vigenti all’epoca dei fatti, contenessero o meno anche l’espresso riferimento alle sale da gioco non ha rilevanza”.
 
La sentenza quindi chiarisce che per pervenire ad un diverso risultato interpretativo non “può ritenersi, come fa l’appellante, che nella zona dove è collocato l’immobile è consentito l’uso B.4, in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, l’uso rilevante non è B.4 ma B.14, trattandosi di attività che ha certamente problematiche di impatto.
Le indicate determinazioni comunali non sono contraddette dal fatto che successivamente lo stesso Comune ha indicato un apposito uso B.17 dedicato all’attività dedicata al gioco, trattandosi di una normale evoluzione degli interventi che si sono succeduti nel tempo nella delicata materia in esame”.
 

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