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CdS: 'Limiti al gioco di Marostica supportati da istruttoria'

12 febbraio 2019 - 12:24

Il Consiglio di Stato evidenzia la legittimità dei limiti al gioco imposti dal Comune di Marostica (Vi) nel 2016.

Scritto da Fm
CdS: 'Limiti al gioco di Marostica supportati da istruttoria'

 

“Il Comune di Marostica ha svolto una approfondita istruttoria sul fenomeno delle ludopatie nel comune medesimo e ciò è dimostrato dal richiamo allo studio dell’Azienda Ulss. n. 3. Il fatto di avvalersi di studi condotti dall’Ente localmente deputato alla tutela della salute della popolazione non configura per ciò solo un difetto di istruttoria, atteso che la raccolta dei dati sulla ludopatia richiede competenze specialistiche che un Comune, specie quelli privi di uffici a ciò deputati, può non essere in grado di esprimere”.

 

Lo ricorda il Consiglio di Stato nel respingere il ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da una società contro ministero dell'Economia e delle finanze e Comune di Marostica (Vi), e nei confronti della Asl n. 3 Regione Veneto, avverso la delibera del luglio 2016 del Comune di Marostica avente ad oggetto "approvazione del regolamento comunale per sale giochi e installazione di apparecchi da intrattenimento" e l'ordinanza sindacale del 2 agosto 2016 avente ad oggetto "orario di funzionamento apparecchi per il gioco".

 

Quanto alla prospettata tesi secondo cui tali regolamentazioni locali si sovrapporrebbero alla normativa nazionale di primo grado, “quest’ultima non è condivisibile, atteso che la normativa in materia di gioco d'azzardo - con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti - non è riferibile alla sola competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (Corte Cost., 10 novembre 2011, n. 300 e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2000”, evidenziano i giudici.
 
“La disciplina degli orari delle sale da gioco è, infatti, volta a tutelare in via primaria la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme.
Pertanto, il potere esercitato dal sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela della concorrenza, atteso che la competenza del sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive attribuzioni operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione.
Non si ravvisa poi alcuna illogicità nella limitazione dell’orario di uso di detti apparecchi e nel suo frazionamento in due periodi giornalieri, trattandosi di accorgimento regolatorio che disincentiva soprattutto le fasce più giovani, e quindi più deboli, di utenti e, sotto questo profilo, detta limitazione supera il test di proporzionalità; d’altra parte questo Consiglio ha affermato (Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519) che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è una delle molteplici misure delle quali le autorità pubbliche possono avvalersi per contrastare le ludopatie 'in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto'”.
 

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