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New slot, operatori: 'Chiarimenti su norme inviate a Bruxelles'

16 febbraio 2019 - 08:16

All’indomani della notifica delle regole tecniche a Bruxelles alcuni concessionari hanno scritto ai Monopoli di Stato evidenziando alcuni quesiti sulle slot del futuro.

Scritto da Ac
New slot, operatori: 'Chiarimenti su norme inviate a Bruxelles'

La procedura di identificazione tramite tessera sanitaria sara un requisito imprescindibile nella prossima generazione di slot machine. Ma su quale tipologia? Si tratta di una misura da introdurre sulle future slot “da remoto” oppure da prevedere già sulle attuali macchine (ferme restando le indicazioni temporali indicate nelle leggi)?

Lo scenario non è ancora chiaro. O, almeno, è stato offuscato dalla recente notifica delle regole tecniche inviata dal ministero alla Commissione Europea, nella quale si parla semplicemente di new slot (e di Vlt, in altra notifica parallela) e non di slot da remoto come ci si sarebbe potuto aspettare. Una mossa che ha spiazzato gli addetti ai lavori, al punto da rendere necessaria una richiesta di chiarimenti.

All’indomani della notifica a Bruxelles, infatti, alcuni concessionari hanno scritto ai Monopoli di stato evidenziando come, consultando i progetti di modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi comma 6, lett. a) e, alla luce della normativa oggi vigente al riguardo, sovvengono alcuni quesiti che si ritiene opportuno risolvere.

In base al decreto Dignità - osservano gli operatori - l’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps sarà consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria ed è pertanto previsto che dal 1° gennaio 2020 i suddetti apparecchi (6.a e 6.b) privi di tali meccanismi dovranno essere rimossi dagli esercizi.

In base al comma 569 lett. b) della legge di Stabilità 2019, il Mef dovrebbe notificare lo schema di decreto delle cosiddette Awpr (comma 6a che consentono il gioco da ambiente remoto) all’incirca entro la fine del mese corrente.
In base al comma 1098 stessa legge, si è stabilita l’ulteriore proroga di durata dei termini, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 per l’emissione dei nulla osta di esercizio degli apparecchi ex art. 110 comma 6.a, e al 31.12.2020 per la loro dismissione.
 
Con tali disposizioni pertanto parrebbe acclarata la possibilità di omologare Awp e rilasciarne autorizzazioni – nulla osta di distribuzione e di esercizio - sino a tutto il 2019, con obbligo di dismettere tutte le Awp circolanti entro il 31 dicembre 2020. Infine, in base al comma 4 dell’art. 27 del Dl 28 gennaio 2019, n.4, in fase di conversione, in considerazione di quanto sopra accennato dalla legge di Stabilità 2019, si dispone che l’introduzione della tessera sanitaria prevista dal decreto Dignità, con riferimento agli apparecchi comma 6a, sia da riferirsi esclusivamente agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da remoto e quindi, alle Awp remote. Quindi, l’obbligo di rimozione al 1° gennaio 2020 previsto dal decreto Dignità, dovrebbe riguardare solo ipotetici apparecchi AwpR privi di lettore di tessera.

“Se tale è la ricostruzione delle basi normative - domandano i concessionari - come conciliare con tali disposizioni l’introduzione della modifica delle regole tecniche, sub specie di lettore di tessera sanitaria, per l’intera categoria delle comma 6a come sembrerebbe dai testi?”.
E ancora: “Ben potrebbe avvenire l’ipotesi per cui sin dal maggio 2019, dall’entrata in vigore delle nuove regole tecniche, mediante pubblicazione sul sito dei Monopoli come indicato nella parte finale del decreto direttoriale, queste rimangano unico parametro tecnico di riferimento per gli omologatori e pertanto non sia più possibile, da tal data, omologare Awp prive di tale lettore di tessera”.

È ancora corretto quindi, allo stato, ritenere che le Awp prive di lettore di tessera saranno omologabili e autorizzabili dall’Amministrazione sino a tutto il 2019 (come ci dice la legge di Stabilità 2019, legge primaria)?
È inoltre corretto ritenere che dette Awp prive di lettore non debbano essere dismesse prima del 31 dicembre 2020?
E ancora: è corretto ipotizzare che, fermi i maggiori tempi tecnici eventualmente occorrenti, le Awpr saranno oggetto di formale autorizzazione esclusivamente nella forma prevista dal comma 569 della legge di Stabilità 2019 (e non in forme “ibride” dotate di solo lettore di tessera) e che pertanto potenzialmente coesisteranno con le Awp prive di lettore di tessera?”.
 

Ecco quindi un altro nodo da sciogliere per gli operatori del comparto in un momento già condito da numerose difficoltà di interpretazione normativa e non solo di applicazione delle leggi.
 

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