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Tar Puglia: 'Legge gioco valida per sale dedicate e non'

07 marzo 2019 - 10:32

Il Tar Puglia ribadisce legittimità della legge regionale sul gioco e applicazione sia per sale gioco che per attività di altra natura ma con apparecchi.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Legge gioco valida per sale dedicate e  non'

“Tutte le censure sono superate dalla dirimente circostanza per cui, ai sensi dell’art. 7, comma 2, L.R. n. 43/2013, l’installazione di slot machine in locali ubicati in prossimità di istituti scolastici è tassativamente vietata”. Inoltre “la disposizione in esame si applica non solo in presenza di un esercizio commerciale avente come oggetto esclusivo un’attività di sala giochi, ma ogni qualvolta, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata, si intendano installare apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, Tulps non rilevando, pertanto, nel caso di specie, che l’attività già svolta dal ricorrente consista nella somministrazione di alimenti e bevande con annessa tabaccheria”.

 

Questi i motivi per cui il Tar Puglia ha respinto il ricorso avanzato dal titolare di un locale con tre apparecchi da gioco che è stato multato dalla polizia municipale perché situato a meno di 500 metri da una scuola, luogo considerato “sensibile” in base alla vigente legge regionale per il contrasto al Gap, e quindi si è visto negare dal Comune la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’ampliamento della propria attività nel locale limitrofo al fine di renderlo con essa intercomunicante e di installarvi altri nove apparecchi.
 
 
Per i giudici amministrativi è evidente che “le gravate ordinanze non possano ritenersi lesive dell’affidamento ingeneratosi nell’odierno ricorrente, non potendo quest’ultimo riporne alcuno nella stabilità della Scia predisposta, a fronte di una conclamata causa di divieto prevista dall’ordinamento.
Precipitato logico di tali considerazioni è, inoltre, l’infondatezza dell’ulteriore censura con cui parte ricorrente lamenta la sproporzionalità dell’ordinanza con cui il Comune ha inibito l’utilizzo dei videogiochi, non potendosi prevedere l’irrogazione di una sanzione più mite in presenza di un espresso e lapidario divieto di installazione dei medesimi.
Tale rigore normativo trova le proprie ragioni nelle peculiari esigenze di tutela della salute pubblica sottese all’adozione della L.R. n. 43/2013, rubricata 'Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico'.
Sul punto, si è altresì pronunciata la Corte costituzionale che ha esplicitato che l’intervento normativo in esame persegue finalità di carattere socio-sanitario, essendo concretamente finalizzato a ridurre la diffusione del gioco d’azzardo, attraverso la previsione di puntuali limitazioni all’installazione di apparecchi da gioco in prossimità di luoghi frequentati da soggetti più inclini, per età o condizioni fisiche e/o psichiche, alla ludopatia.
Dalle suesposte considerazioni deriva, infine, l’infondatezza dell’ulteriore censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, atteso che - pur prescindendosi dall’inidoneità dello strumento privatistico ai fini dello svolgimento di una delle attività di cui all’art. 7, comma 1, 1.r. n. 43/2013 - in via di principio, non può ritenersi illegittimo il 'diniego' di Scia una volta decorso il termine di 60 giorni, ove ricorrano particolari esigenze di tutela, tra le quali, come espressamente previsto dall’art. 19, comma 4, L.n. 241/90, un pericolo di un danno per la salute (pubblica).
In ogni caso risulta dirimente la considerazione che il regime di cui all’art. 19 cit (e, quindi, anche il termine previsto per la decadenza dal potere inibitorio) non trova applicazione alle attività non assoggettabili a tale istituto”.
 
 

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