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Nuovi apparecchi installati dopo legge gioco, Tar: 'Sì a rimozione'

02 aprile 2019 - 10:52

Il Tar Friuli conferma rimozione apparecchi da gioco installati con altro gestore e concessionario in locale vicino a luogo sensibile.

Scritto da Fm
Nuovi apparecchi installati dopo legge gioco, Tar: 'Sì a rimozione'

“Come emerso nel corso dell’istruttoria procedimentale e come, del resto, ben rappresentato nella motivazione del provvedimento impugnato, se, da un lato, la ricorrente in sede di Scia ha dichiarato di non detenere alcun apparecchio per il gioco d’azzardo lecito, dall’altro lato, nel corso del 2016 sono stati introdotti 'altri apparecchi di altro gestore e concessionario'”.

 

Lo ricorda il Tar Friuli Venezia Giulia nella sentenza con cui respinge il ricorso di una caffetteria contro il provvedimento con cui Comune di Pordenone ha ordinato “la disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio”, collocato a meno di 300 metri da un luogo ritenuto “sensibile” ai sensi della legge regionale sul Gap del 2014.

 

I giudici amministrativi sottolineano “che ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 1 del 2014 (come novellato dall’art. 5, comma 19, L.R. n. 33 del 2015), 'non è consentita … la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione' (comma 1).
Il successivo comma 2-bis prescrive inoltre che 'ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili'.
Precisa, infine, il comma 2-ter: “sono equiparati alla nuova installazione: […] b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere […]”.
All’interno di tale esercizio, la ricorrente ha provveduto all’installazione di differenti apparecchiature, riconducibili ad altro gestore e concessionario, con conseguente risoluzione del precedente rapporto contrattuale dando perciò luogo alla fattispecie di 'nuova installazione', testualmente prevista dalla disciplina richiamata (comma 2-ter in riferimento al caso di 'risoluzione del contratto in essere').
Detta condizione si è verificata in data successiva alla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della richiamata deliberazione della Giunta Regionale relativa alla determinazione della distanza dai luoghi sensibili (comma 2-bis, in relazione alla d.G.R. n. 2332 del 2014) e, in ogni caso, all’entrata in vigore della norma in esame (introdotta dalla L.R. n. 33 del 2015, pubblicata il 13 gennaio 2016, con effetti retrodatati al 1° gennaio).
Pertanto, anche a prescindere da eventuali effetti riconducibili alla Scia del 24 marzo 2016 (i quali, a tutto concedere, non potrebbero offrire congrua legittimazione alle nuove installazioni, tanto più che, per la prevalente giurisprudenza, la Scia non potrebbe comunque surrogare il rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione dei giochi”.
 

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