Lecce, CdS: 'Interdittiva antimafia per società di gioco, nessun vizio'
Il Consiglio di Stato conferma l'interdittiva antimafia per alcune società operanti nel gioco disposta dalla Prefettura di Lecce.
Scritto da Fm
"Il Tar ha debitamente dato atto che l’Amministrazione non è incorsa nei vizi denunciati dai ricorrenti in primo grado, ed ha anzi esattamente e motivatamente apprezzato il complessivo quadro indiziario rinvenibile, da un lato, dalle vicende giudiziarie dei ricorrenti per fatti variamente riferibili a fenomeni di criminalità organizzata e di associazione mafiosa, pur non seguite dall’accertamento di reati a loro carico (comunque non necessari, a norma degli arti. 84 e ss, del codice antimafia, considerata la natura cautelare della misura preventiva in esame), nonché, d’altro lato, dalla mancata adozione delle richieste misure organizzative e gestionali volte a garantire una effettiva separazione gestionale dei due nuovi trust rispetto all’originaria proprietà".
Lo evidenziano i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono il ricorso dei titolari di alcune società operanti nell'ambito del gioco e della gestione di apparecchi per la riforma o l'annullamento della sentenza del Tar Puglia che ha confermato l'adozione dell'interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Lecce.
I ricorrenti, interessati da più provvedimenti giudiziari, con il sequestro preventivo delle società con conseguente nomina degli amministratori giudiziari e cessazione degli effetti della misura della straordinaria e temporanea gestione, nel giudizio incardinato avverso tale interdittiva ,hanno ricordato che "al dichiarato scopo di salvaguardare le concessioni e autorizzazioni ottenute dalle predette società con le più grandi concessionarie di Stato e di preservare il know how acquisito, il personale e tutto l'indotto collegato, hanno deciso di spogliarsi di ogni carica (insieme ai loro familiari) all'interno delle citate società e di conferire le quote sociali in un trust gestito da un terzo soggetto ritenuto estraneo ai disponenti".
Ma per i giudici "il predetto quadro – si legge ancora nella sentenza - è stato fatto oggetto di un’adeguata istruttoria della Prefettura, che ha consentito di individuare la sussistenza di plurimi e convergenti indizi di possibili infiltrazioni e condizionamenti che, in una sorta di 'effetto domino' derivante non solo dai rapporti familiari ma anche da quelli proprietari e gestionali, è stato non irragionevolmente ritenuto suscettibile di estensione a tutte le società facenti parte dei due trust, conseguendone l’immunità dell’appellata sentenza dai vizi sopra illustrati".