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Tassa 500 milioni: 'Concessionario può far pagare sua parte a gestore'

18 luglio 2019 - 17:39

Il Tribunale civile di Roma ha stabilito che il concessionario è legittimato a far pagare al gestore la sua parte per quanto attiene la tassa da 500 milioni di euro.

Scritto da Redazione
Tassa 500 milioni: 'Concessionario può far pagare sua parte a gestore'

Con una sentenza, la decima sezione del Tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso di un gestore che chiedeva di adottare “provvedimenti necessari e idonei a far cessare immediatamente l'ingiusto provvedimento di sospensione delle attività di raccolta del gioco lecito tramite Vlt (…) in attesa delle necessarie verifiche delle somme eventualmente dovute” da esso “in attesa delle necesarie verifiche sulle somme eventualmente dovute (…) da ricalcolare in ragione della compensazione da applicare a fronte di quanto legittimamente versato (…) in virtù del patto di stabilità erroneamente quantificato”.

Secondo il Tribunale, dunque il concessionario è legittimato a pretendere il pagamento delle somme che il gestore deve pagare relativamente alla tassa da 500 milioni di euro introdotta con la legge di Stabilità 2015.

Nella sentenza, i giudici osservano che “il legislatore è intervenuto anche sulla norma censurata con una disposizione definita interpretativa e quindi da intendersi qualificata come di interpretazione autentica; quale che sia la natura della norma, certo è che l'onere del prelievo forzo non è più a carico solo dei concesionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche se esercenti e gestori”. Inoltre, “il criterio di riparto di tale onere è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascus operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali”.
I giudici aggiungono che con la legge di Stabilità 2016 “il prelievo forzoso non è più solo a carico dei concessionari ma si applica a ciascun operatore della filiera e per essi il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo è fissato direttanenente dalla legge (e non più affidato a un'incerta rinegoziazione degli accordi contrattuali) in misura proporzionale alla partecipazione di ciasucn operatore della filiera a valle dei concessionari (ossia esercenti e gestori) alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali quanto all'anno 2015”.

Il giudici escludono infine che “la resistente abbia illegittimamente preteso gli importi in questione e che abbia così determinato l'inesorabile difficoltà della ricorrente a onorare gli impegni presi e l'aggravamento della sua posizione debitoria”.

 

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