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CdS conferma Tar Toscana: 'Vietato aprire discoteche vicino a sale giochi'

30 agosto 2019 - 08:29

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Toscana che ha vietato l'apertura di una discoteca vicino ad una sala giochi già in esercizio, tutelare la libertà imprenditoriale.

Scritto da Fm
CdS conferma Tar Toscana: 'Vietato aprire discoteche vicino a sale giochi'

In Toscana non si possono aprire sale giochi vicino a discoteche, ma neppure aprire discoteche se nelle vicinanze ci sono già delle sale giochi in esercizio.

Il principio è decisamente valido secondo il Consiglio di Stato, che con un'ordinanza ha respinto l'istanza cautelare presentata da una società per la riforma della sentenza del Tar Toscana che a giugno ha vietato l'apertura di una discoteca – considerata “luogo sensibile” ai sensi del regolamento locale - nelle vicinanze di una sala giochi già in esercizio a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa.

 

Secondo il Consiglio di Stato “Non sussistono, nelle more della definizione della controversia nel merito, profili di gravità ed irreparabilità del ventilato pregiudizio che legittimino l’accoglimento della articolata istanza cautelare”.

 

Confermato quanto espresso dal Tar Toscana nella sua sentenza: “L’Amministrazione ha correttamente evidenziato che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Con la conseguenza che, per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto.
Tale assunto non può che essere condiviso, non potendo, d’altro canto, l’Amministrazione imporre al gestore della sala giochi, che ha in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche”.
 

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