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Cassazione: 'Slot in Ctd senza licenza, sanzioni non giustificate'

04 ottobre 2019 - 12:04

La Cassazione boccia sentenza con cui Corte d'appello di Trieste aveva confermato 20mila euro di sanzione a gestore per slot installate in Ctd privo di licenza a sua insaputa.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Slot in Ctd senza licenza, sanzioni non giustificate'

 

"La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto eccentrica".

Così la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un gestore di apparecchi da gioco per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza ingiunzione con cui l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli le aveva irrogato una sanzione amministrativa di 20mila euro per la violazione dell'articolo 110, comma 9, lettera f) bis del regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che sanziona, tra l'altro, chi installa apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo in luoghi aperti al pubblico non muniti delle prescritte autorizzazioni.

 

I giudici quindi hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
 
 
Questa la motivazione: "La Corte d'appello di Trieste, nel rigettare il gravame della società, ha dato apoditticamente per scontato che con le apparecchiature per la cui installazione l'appellante è stato sanzionato 'venivano raccolte, tramite connessione alla rete telematica, scommesse sportive da parte dell'esercente' e poscia ha affermato che 'la licenza di cui all'art. 88 Tulps non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata' ed ha concluso nel senso che 'non ha errato il Tribunale laddove ha accertato che gli apparecchi erano effettivamente installati nei locali dell'appellante, che ne era proprietaria e ne aveva la piena gestione. Donde la responsabilità e l'onere in capo ad essa di controllare le necessarie autorizzazioni amministrative'. I suddetti rilievi risultano tutt'affatto inconferenti rispetto alle doglianze svolte nell'appello della società - il cui nucleo centrale si risolveva nella deduzione della inutilizzabilità, ai fini della raccolta delle scommesse, delle macchine dalla stessa installate nel locale - cosicché la motivazione del'impugnata sentenza si palesa, in definitiva, meramente apparente".
 

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