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Tar Campania: 'Gioco, limiti orari idonei a contrastare il Gap'

17 febbraio 2020 - 16:08

Il Tar Campania conferma validità del regolamento di Vallo della Lucania (Sa) che limita il gioco a 6 ore giornaliere, in quanto rispettoso in concreto del principio di proporzionalità.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Gioco, limiti orari idonei a contrastare il Gap'

"Il contenimento dell'orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 6 ore giornaliere, come nel caso di specie, è 'rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge'”.

 

Parola del Tar Campania, che con questa motivazione respinge il ricorso presentato da una serie di società per l'annullamento del regolamento per la disciplina delle sale giochi e dei giochi leciti approvato nel 2018 dal Comune di Vallo della Lucania (Sa).

 

Secondo i giudici amministrativi, "l'idoneità dell'atto impugnato a realizzare l'obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina impugnata non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line) - obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, sent. n. 114 del 2016) - ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco, derivante dall'utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all'art. 110, c. 6 del Tulps, ovunque installate sul territorio comunale".
 
 
In conclusione, "malgrado la riduzione degli orari di funzionamento delle apparecchiature di gioco, di cui all'art. 110, c. 6 del Tulps, sia solo uno degli strumenti attivabili a livello locale per contrastare le ludopatie - affiancandosi ad altre misure, anche di carattere sociale e sanitario nonché di educazione e prevenzione, che le autorità pubbliche, di volta in volta competenti, possono attivare per combattere il fenomeno - ciò nondimeno trattasi di misura cui non può essere disconosciuta 'adeguatezza ovvero idoneità allo scopo', incidendo sull'offerta del gioco d'azzardo, limitandone la fruibilità sul piano temporale, mediante uno strumento che pone, al fine, le condizioni per una sua riduzione' (cfr., tra le altre, CdS., sent. 3382 del 2018, secondo cui '...La limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale...omissis... La scelta del Comune è proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco; l'argomento addotto dall'appellante secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco - definite più subdole, rischiose o incontrollabili - prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco... omissis... Rispondendo la lotta alla ludopatia a finalità di tutela della salute non è più dubitabile, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, che la riduzione degli orari delle sale gioco sia strumento idoneo a contrastare il fenomeno della ludopatia...'; CdS., sent. n. 2519 del 2016, che evidenzia che l'obiettivo da raggiungere 'è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto...'; cfr. anche Tar Milano, sentt. n. 716 del 2019 e 1669 del 2018; Tar Veneto, sentt. n. 620 del 2019 e n. 417 del 2018)".
 

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