skin

Tar Sicilia: 'Gioco, intesa in Conferenza unificata non è vincolante'

06 marzo 2020 - 15:36

Il Tar Sicilia conferma l'ordinanza oraria di Messina ed evidenzia che i limiti al gioco indicati dall'intesa in Conferenza unificata nel 2017 non hanno carattere vincolante.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Gioco, intesa in Conferenza unificata non è vincolante'

"Le determinazioni assunte dalla Conferenza unificata Stato-Regioni n. 103/U del 7 settembre 2017, non possono essere ricostruite in termini di cogenza e vincolatività, posto che, per espressa previsione dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 – in base al quale è stata convocata la Conferenza unificata – l’intesa raggiunta deve essere recepita con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, che, allo stato, non è stato ancora adottato".

 

A ribadirlo è il Tar Sicilia, in contrasto con la circolare del ministero dell'Interno dello scorso novembre,  nel rigettare il ricorso della concessionaria di una sala bingo per l'annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina con cui sono stati stabiliti gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati negli esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc...) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi.
 
Dopo aver ricordato la "sussistenza di un potere in capo al sindaco di emanare (legittimamente) ordinanze con le quali viene disciplinato l’orario di funzionamento degli apparecchi" i giudici amministrativi evidenziano che "la libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo essa svolgersi – per preciso precetto costituzionale - in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.), sicché l’apertura in concreto consentita con l’ordinanza impugnata risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), in quanto realizza un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico perseguito, sintetizzabile nell’esigenza di ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco".
 
Infine, conclude la sentenza del Tar Sicilia, "una tutela a macchia di leopardo nei confronti della ludopatia, legata alla maggiore o minor sensibilità nei confronti di questo problema da parte dei sindaci dei diversi comuni d’Italia, è una mera circostanza di fatto inidonea a determinare la illegittimità di misure diverse adottate in contesti territoriali differenti".
 
 
 

Articoli correlati