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Reggio Calabria, Cds conferma orari: 'Funzionali a ridurre il gioco'

19 giugno 2020 - 14:28

Il Consiglio di Stato boccia ricorsi contro la Regione Calabria e la città di Reggio Calabria, avverso l'ordinanza del sindaco che limita gli orari delle sale gioco.

Scritto da Fm
Reggio Calabria, Cds conferma orari: 'Funzionali a ridurre il gioco'


La scelta è proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco; l'argomento addotto dalle ricorrenti secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco - definite più subdole, rischiose o incontrollabili - prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione. Resta in ogni caso una affermazione non dimostrata.
La considerazione esposta – come già anticipato - ha trovato già l'avallo della Corte costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha riconosciuto nella riduzione degli orari delle sale da gioco una legittima misura di contrasto alla ludopatia”.

Ad evidenziarlo è il Consiglio di Stato, nel parere con cui respinge il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, da una serie di società contro la Regione Calabria e la città di Reggio Calabria, avverso l'ordinanza del sindaco del 2018 che ha limitato gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi.

“L’ordinanza limita l'orario di funzionamento degli apparecchi ad otto ore, concentrate nel periodo antimeridiano, pomeridiano e financo serale”, si legge nel parere.
“Ritiene il Collegio che la limitazione oraria stabilita dal sindaco sia proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l'interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all'interesse pubblico perseguito: resta consentita l'apertura al pubblico dell'esercizio (dalle ore 9 alle 24), che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di altri generi di somministrazione), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi il cui utilizzo viene distribuito, in modo equilibrato e bilanciato, nell’arco dell’intera giornata.
La ragione è comprensibile: si inducono i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare le ore di maggiore esposizione al rischio verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco.
Si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere sostenuta mediante una diversa organizzazione dell'attività di impresa”, rimarcano i giudici, ricordano pronunce analoghe.
 
 
Il Consiglio di Stato quindi ricorda l'intesa sul riordino dei giochi raggiunta nel 2017 nella Conferenza Stato-Regioni, evidenziando che in essa “viene richiamata la possibilità di 'riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco' e che 'le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia'.
Ed è questo il caso che ricorre in specie, in cui la Regione Calabria ha introdotto misure di maggiore tutela, la cui efficacia persiste nell’ordinamento giuridico.”

Quanto al deficit istruttorio in relazione “alla mancata verifica in concreto delle esigenze della popolazione effettivamente esposta e coinvolta dal fenomeno del gioco d’azzardo” lamentata da parte ricorrente, la Sezione osserva che “la Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha esattamente identificato l'interesse tutelato da dette misure (in primo luogo, nella sentenza 10 novembre 2011, n. 300, in cui era in discussione la legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13, e poi nella sentenza 11 maggio 2017, n. 108 relativa alla L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, ed infine, nella sentenza 27 marzo 2019, n. 27 relativa alla L.R. Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40).
La Corte costituzionale ha affermato che siffatte misure perseguono in via preminente 'finalità di carattere socio - sanitario', in quanto 'sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica'; esse, pertanto, 'si preoccupano delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti'.
 
Il principio che viene all’evidenza nella tematica in esame, e che consente di superare le critiche mosse dalle ricorrenti, è pertanto quello di precauzione; principio ormai immanente l’ordinamento giuridico (di origine eurounitaria), che permette di reagire rapidamente e anche in anticipo di fronte a un possibile pericolo per la salute umana.
Per cui, la mancanza in tesi di specifici dati tecnici nel territorio di Reggio Calabria, seppure non consente una valutazione completa del rischio, non deve ritenersi, in astratto, di ostacolo all’applicazione di tale principio, la cui applicazione al caso di specie ha lo scopo di impedire, recte prevenire, la diffusione del gioco d’azzardo riconosciuto obiettivamente come pericoloso per la salute umana.
La circostanza che lo Stato ne consenta, comunque, l’esercizio non deve apparire contraddittorio, poiché rientra nella discrezionalità politica del Legislatore la scelta dei mezzi di regolazione dei fenomeni sociali, una volta che questi hanno raggiunto un livello di diffusione tale sul territorio nazionale da giustificarne la disciplina legale, in funzione di contrasto e abbattimento della pratica illecita delle scommesse clandestine, notoriamente governato dalla criminalità organizzata”.
 
 

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