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Bolzano, Tar: 'No ad autorizzazione per installare punto di raccolta di gioco con Vlt'

03 agosto 2020 - 15:22

Il Tar di Bolzano annulla l'autorizzazione del presidente della Provincia all'installazione di un punto di raccolta di gioco con Vlt.

Scritto da Amr
Bolzano, Tar: 'No ad autorizzazione per installare punto di raccolta di gioco con Vlt'

Con una sentenza, il Tar di Bolzano ha parzialmente accolto il ricorso presentato da alcune società e ha disposto dunque l'annullamento dell'autorizzazione del presidente della Provincia all’installazione di un “punto raccolta di gioco con apparecchi Vlt-videoterminali”, rigettando però gli altri motivi del ricorso, ossia l'annullamento della licenza per sale giochi e il prodromico parere.

Secondo i giudici amministrativi, "dato atto della circostanza che le autorizzazioni all’apertura della sala giochi (...) sono state adottate anteriormente all’inserimento dei Comprensori nel novero dei luoghi 'sensibili', dovrà affermarsi la legittimità e conformità delle autorizzazioni medesime alla disciplina applicabile ratione temporis, con conseguente declaratoria di infondatezza in parte qua dei dedotti motivi di gravame".

Invece, "i diversi titoli abilitativi restano soggetti alle rispettive, autonome discipline, come si evince dalla circolare medesima (quella del Dipartimento di pubblica sicurezza del 23 giugno 2010 Ndr), quando specifica che “l’installazione degli apparecchi in discussione necessita di un nuovo titolo autorizzativo”. Quest’ultimo, in quanto “nuovo”, dovrà corrispondere ai requisiti di legittimità vigenti all’atto del suo rilascio, essendo del tutto arbitraria (e, soprattutto, non giustificata da inesistenti norme derogatorie) la tesi dell’ultrattività del pregresso regime 'più favorevole'. L’assunto viene comunque chiaramente contraddetto dalla legge provinciale modificativa (L.P. n. 10/2016), la quale detta una disciplina transitoria che comporta l’adeguamento entro un biennio dall’entrata in vigore della stessa delle autorizzazioni all’esercizio di sale giochi non conformi al nuovo regime più restrittivo (v. art. 20, comma 4).
Tra le diverse discipline succedutesi nel tempo sussiste quindi una relazione inversa rispetto a quanto prospettato dalla PAB: non solo deve escludersi la ultrattività delle meno rigide limitazioni spaziali originarie, dovendosi, per contro, registrare l’estensione delle nuove disposizioni più restrittive anche ai rapporti pregressi, sia pure secondo una tempistica esecutiva attenuata dal biennio di transizione concesso dalla legge (art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/2016). Per le esposte considerazioni deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso".

 

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