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Tar Basilicata: 'Legge non applicabile, stop a installazione apparecchi'

10 settembre 2020 - 15:41

Il Tar Basilicata rigetta istanza cautelare di una società per la sospensione dell’ordinanza con cui il Comune di Nova Siri (Mt) ha vietato la prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Tar Basilicata: 'Legge non applicabile, stop a installazione apparecchi'

“L’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2020 non pare trovare applicazione nel caso di specie, non essendo in precedenza intervenuta una legittima autorizzazione all’istallazione di apparecchi da gioco lecito”.

Così il Tar Basilicata rigetta l’incidentale istanza cautelare avanzata da una società per la sospensione dell’ordinanza con cui nel 2020 il Comune di Nova Siri (Mt) ha vietato la prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi da gioco precedentemente autorizzata.

 

L'ordinanza del Tar chiama in causa la norma presente nella nuova legge sul gioco che a febbraio 2020 ha modificato quella del 2014,  evidenziando che “Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è variazione del concessionario, della nomina di un nuovo rappresentante legale e di sostituzione per guasto e vetustà di apparecchi esistenti”.
 
La non rispondenza degli apparecchi alla normativa infatti è stata scoperta nel corso di un controllo della Guardia di Finanza Compagnia di Policoro il 24 gennaio 2020, quindi prima dell'entrata in vigore di tale legge.
 
Per i giudici amministrativi però il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris anche riguardo a quanto previsto dall’art.6, co. 2, della legge regionale n.30 del 2014, secondo il quale “Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del regio decreto 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per 5 anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza”.
 

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