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Tar Aosta: 'Gioco e luoghi sensibili, sì a misurazione in linea d'aria'

16 settembre 2020 - 15:16

Il Tar Aosta conferma legittimità della legge sul gioco della Valle d’Aosta del 2018 che ha modificato il criterio di misurazione della distanza di slot e Vlt dai 'luoghi sensibili'.

Scritto da Fm
Tar Aosta: 'Gioco e luoghi sensibili, sì a misurazione in linea d'aria'

Non può essere messa in dubbio la competenza della Regione Valle d’Aosta a disporre interventi per prevenire la 'ludopatia', tra cui anche la fissazione di distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi 'sensibili', come, nella specie, l’Università. Né sussiste la denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute”.

Questo è quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Aosta ha respinto il ricorso del gestore di una sala Vlt contro la revoca della licenza disposta dalla locale Questura, contestando il mancato rispetto delle distanze stabilite dalla legge regionale della Valle d’Aosta n. 14 del 2015, in quanto si sarebbe trovata a meno di 500 metri dall’università.

 

Oggetto del contendere “la questione relativa all’art. 1, co. 2, della legge regionale n. 10 del 2018, che ha modificato il criterio di misurazione della distanza dai luoghi sensibili” perché, come si è appurato nel corso della verificazione disposta dal Tar, “se i 500 metri fossero calcolati secondo il percorso pedonale più breve, come previsto nel testo originario dell’art. 4 della legge regionale n. 14 del 2015, invece che in linea d’aria, come disposto dalla norma censurata, la distanza risulterebbe rispettata e la revoca impugnata sarebbe effettivamente illegittima”.
 
Nel caso di specie, evidenziano i giudici amministrativi, “l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia 'allontanando' i punti in cui si raccoglie il gioco pubblico dai luoghi 'sensibili', perché non è dato ipotizzare situazioni in cui il ricorso a questo criterio consentirebbe di collocare quei punti più vicino a questi luoghi di quanto avverrebbe mediante misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve.
La discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta di quale criterio di misurazione della distanza dai luoghi 'sensibili' adottare, tra quelli astrattamente possibili, non sembra dunque essere stata esercitata in maniera irragionevole”.
 
Respinto al mittente anche il motivo di ricorso inerente “l’art. 1, co. 1, della legge regionale n. 10 del 2018, il quale ha anticipato al 1° giugno 2019 il termine per l’applicazione, tra l’altro, delle norme sulle distanze anche alle sale gioco già in esercizio, originariamente previsto in otto anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2015 (dunque, al 15 luglio 2023)”.
 
Per il Tar Aosta infatti “sia la normativa statale, sia l’intesa riconoscono dunque al legislatore regionale una discrezionalità nella definizione dei tempi e dei modi per conciliare le esigenze di tutela della salute, sottese alla nuova disciplina sulle distanze, e la libertà d’impresa, cui è correlata la salvaguardia degli investimenti esistenti, senza comunque precludere l’estensione della prima ai secondi” e “il termine di sei mesi non risulta così breve da rendere assolutamente impossibile ai titolari di licenza una riorganizzazione della propria attività”.
 

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