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CdS: 'Sì ad applicazione distanze a sale gioco già autorizzate'

28 settembre 2020 - 13:35

Il Consiglio di Stato ribadisce legittimità della legge sul gioco dell'Emilia Romagna e degli atti con cui il Comune di Piacenza ha chiuso due sale che violavano le distanze.

Scritto da Fm
CdS: 'Sì ad applicazione distanze a sale gioco già autorizzate'

“La delibera della Giunta regionale e gli impugnati provvedimenti comunali costituiscono puntuale e coerente attuazione della legge regionale, con i ragionevoli adattamenti alla realtà concreta del territorio e alle esigenze di tutela delle attività in corso e degli occupati negli esercizi interessati mediante un congruo periodo di 'comporto' prima del trasferimento in altra sede, tenendo conto in particolare dei luoghi più sensibili, quali le peculiari aggregazioni sociali considerate. Pertanto, l’applicazione della distanza minima anche a esercenti già autorizzati non realizza una forma di misura retroattiva, ma è funzionale al perseguimento dell’interesse primario tutelato dall’ordinamento”.

 

Ad evidenziarlo è il Consiglio di Stato, nel parere con cui respinge il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società contro il Comune di Piacenza per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti con cui il Servizio attività produttive ed edilizia ha comunicato di aver provveduto alla mappatura dei luoghi sensibili, ordinando la chiusura di due sale gioco gestite dalla ricorrente entro i sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione n. 435 del 21 dicembre 2017, con la quale il Comune in applicazione della legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 e della relativa delibera di attuazione della Giunta regionale, aveva definito la mappatura dei luoghi sensibili e fissato la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili per gli esercizi che offrono attività di gioco.
 
Per i giudici, “Va in ogni caso rammentato che 'Le previsioni regolamentari che estendono la loro efficacia anche ai soggetti già autorizzati risponde alla giustificabile esigenza di bilanciare l’interesse alla salvaguardia delle attività economiche con quella legata alla prevenzione delle ludopatie la quale […] rientra nell'ambito delle esigenze di tutela della salute, in linea con i principi fissati dall’art. 32 della Costituzione. È in primo luogo da osservare che l’estensione dell’applicazione a tutti gli operatori del settore, ivi compresi quelli già operanti, non implica una retroattività delle disposizioni ma è piuttosto finalizzata ad escludere situazioni franche da una verifica periodica con la sottrazione totale dei soggetti già autorizzati da ogni possibilità di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione anche sui principi di imparzialità e di par condicio tra operatori del settore. D’altronde, la Corte costituzionale in più occasioni (sentenze n. 264 e n. 15 del 2012, n. 303, n. 238 e n. 93 del 2011, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 362 e n. 172 del 2008) ha rammentato che il legislatore, nei limiti del criterio di ragionevolezza e senza mai “incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, può valutare la scelta tra retroattività e irretroattività”. La stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non esclude radicalmente la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, incidano sull'andamento di giudizi in corso, quando sussistano esigenze di ordine pubblico o addirittura 'motivi imperativi di interesse generale'. Nel caso specifico, si ribadisce, la previsione regolamentare in discussione risponde alla ben chiara finalità di realizzare un contemperamento dell'interesse privato dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco leciti e quello pubblico ad un controllo continuo e periodico in un settore sensibile, per i suoi rilevanti effetti sociali e sulla salute. Giova inoltre richiamare l’orientamento della giurisprudenza secondo cui 'L'esistenza di un'autorizzazione pregressa non può giustificare una deroga permanente, che sottragga l'operatore all'applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale. Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela, si determinerebbe nel settore, attraverso la sorta di contingentamento e la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti che ne conseguirebbero, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime' (Consiglio di stato, sentenza n.579 del 2016) (TAR Salerno, n. 1657/2018, Tar Napoli, n. 1567/2017)”.
 
Il Consiglio di Stato quindi ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sollevata dalla società ricorrente, “nella parte in cui è disciplinata la rilocalizzazione degli esercizi in questione, a fini di tutela delle persone più esposte al rischio del gioco d’azzardo patologico”.
 

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