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Tar Aosta: 'Regolamento comunale sul gioco, non dimostrata lesività'

30 settembre 2020 - 10:49

Il Tar Aosta boccia il ricorso di una società contro il regolamento sul gioco emanato dal Comune di Aosta per l’assoluta genericità delle censure.

Scritto da Fm
Tar Aosta: 'Regolamento comunale sul gioco, non dimostrata lesività'

“Va esclusa la rilevanza delle dedotte questioni di costituzionalità in ordine agli aspetti legati alla disciplina recata dal legislatore regionale, e ripresa poi dal Comune di Aosta nel Regolamento impugnato, in ordine alle distanze della sale giochi dai luoghi sensibili, in relazione al criterio utilizzato per il calcolo delle predette distanze e con riguardo all’elencazione dei luoghi sensibili, atteso che la parte ricorrente non ha dimostrato di subire alcuna lesione dalle disposizioni riguardanti tali aspetti, stante la loro irrilevanza in ordine al perdurante svolgimento della propria attività”.

 

Lo evidenziano i giudici del Tar Aosta nella sentenza con cui respingono il ricorso di una società per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Aosta del 2019, recante l'approvazione del “Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco”.
 
Oggetto del contendere la deliberazione impugnata con cui il Comune di Aosta, in attuazione dell’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2015, ha ridisciplinato, unitamente ad altri aspetti, anche le fasce orarie di apertura giornaliera al pubblico ed il funzionamento delle sale da gioco, per le quali è stata prevista un’apertura avente una durata complessiva di otto ore (dalle ore 10 alle ore 12, dalle ore 14 alle ore 16, dalle ore 18 alle ore 20 e dalle ore 22 alle ore 24).
 
La società ha dedotto anche la violazione dei parametri concordati nell’ambito dell’Intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata Stato Regioni Enti locali del settembre 2017, ma a riguardo il Tar segnala “l’assoluta genericità delle censure relative al Regolamento complessivamente inteso, non essendo state specificate le parti dello stesso che avrebbero inciso in senso peggiorativo sulla posizione della società ricorrente, con la conseguente impossibilità di procedere al loro concreto scrutinio; concentrando, poi, l’esame sulla asserita illegittimità della disciplina dell’orario di apertura delle sale giochi stabilita dall’art. 5 del richiamato Regolamento va evidenziato che la stessa è stata mutuata in misura identica a quanto stabilito nella vigente versione dell’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2015. Il tenore letterale della citata normativa non avrebbe consentito al Comune di ampliare il numero delle ore complessive di apertura delle sale giochi o implementarne le fasce orarie, essendo permessa soltanto – ma ciò non è avvenuto – una ulteriore riduzione dei predetti orari per mezzo dell’introduzione di una disciplina più restrittiva e quindi maggiormente penalizzante per le imprese che operano nel settore dei giochi e delle scommesse.
A fronte di un dato normativo cogente – almeno in senso restrittivo – che il Comune di Aosta non avrebbe potuto affatto modificare, e considerato che il Regolamento risulta essere stato emanato in perfetta coerenza con il chiaro ed inequivoco tenore della legge regionale, non può che scaturire l’infondatezza delle censure proposte avverso l’operato del predetto Ente”.
 
“Ugualmente non appare conferente il riferimento alla asserita disparità di trattamento rispetto alla Casa da gioco regionale situata nel Comune di Saint Vincent, trattandosi di struttura collocata in altro Comune e comunque soggetta ad una disciplina speciale (cfr. legge regionale 30 novembre 2001, n. 36), da cui discende l’impossibilità di operare alcun confronto rispetto al parametro discendente dall’art. 3 della Costituzione, che subordina l’applicabilità del principio di uguaglianza a situazioni sostanzialmente identiche, risultando all’evidenza in contrasto con il predetto principio l’applicazione della medesima disciplina a casistiche oggettivamente differenziate, come risulta palese nella fattispecie oggetto di scrutinio”, concludono i giudici amministrativi.
 

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