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Iscrizione al Ries, Tar Lazio: 'Per il rinnovo basta licenza ex 86 Tulps'

12 ottobre 2020 - 10:23

Il Tar Lazio dà ragione ad un operatore e ribadisce che per l'iscrizione al Ries, o il suo rinnovo, il requisito fondamentale è il possesso della licenza ex 86 Tulps.

Scritto da Fm
Iscrizione al Ries, Tar Lazio: 'Per il rinnovo basta licenza ex 86 Tulps'

L’azione amministrativa è stata esercitata in modo illegittimo”.

È lapidario il Tar Lazio nella sentenza con cui ha accolto il ricorso del titolare di una licenza commerciale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che si è visto cancellare dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l'iscrizione al Ries, nell'elenco previsto per le “attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco”.

 

Nel 2018, si legge nella sentenza, il ricorrente “ha chiesto il rinnovo per il 2019 dell’iscrizione nel predetto elenco”, ma in risposta Adm ha disposto la cancellazione basandosi “sull’applicazione del combinato disposto dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del quale, qualora a seguito dei controlli effettuati, 'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera' e dell’art. 11, comma 2, del decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato n. 31857 del 9 settembre 2011, ai sensi del quale si dispone la cancellazione nei confronti dei soggetti che, a seguito di ispezione, 'risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione'.
L’amministrazione ha, in particolare, accertato che l’istante non era in possesso della licenza relativa alla Scia inoltrata al Comune, ossia di una delle due licenze commerciali indicate nel modulo reso disponibile nell’area telematica riservata per il rinnovo dell’iscrizione”.
 
I giudici amministrativi hanno deciso di dare ragione al ricorrente, in merito all’erronea interpretazione e applicazione del quadro normativo su cui si fonda la cancellazione, sostenendo in particolare che il “requisito minimo richiesto per poter essere iscritto nell’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 533 della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, con l’art. 24 del D. Lgs. n. 98 del 2011, è il possesso della licenza di cui all’art. 86 Tulps; licenza pacificamente posseduta”.
 
La sentenza quindi ricorda che “il requisito fondamentale per l’iscrizione e/o il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco è rappresentato, per quanto assume rilievo nella fattispecie, dal 'possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773' (comma 533-bis, art. 1, comma 533-bis della legge n. 266 del 2005) e che, nell’ipotesi in cui il richiedente sia titolare di più licenze commerciali, 'l'eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall'elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse' (comma 2, art. 11, decreto direttoriale n. 31857 del 9 settembre 2011).
In altri termini, la normativa di riferimento stabilisce che è il possesso della licenza commerciale, unitamente agli altri requisiti, che abilita il soggetto a richiedere l’iscrizione nell’elenco e, conseguentemente, è il riscontro del mancato possesso del requisito predetto che autorizza l’amministrazione a disporre la cancellazione dell’elenco.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha correttamente interpretato e applicato il quadro normativo posto a fondamento del potere di cancellazione dall’elenco”.
 

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