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CdS conferma limiti al gioco di Roma: 'Intesa 2017 non vincolante'

20 ottobre 2020 - 11:39

Il Consiglio di Stato conferma la 'bontà' dell'ordinanza oraria sul gioco varata dal Comune di Roma e che l'intesa in Conferenza unificata del 2017 non ha 'efficacia cogente'.

Scritto da Fm
CdS conferma limiti al gioco di Roma: 'Intesa 2017 non vincolante'

“Come già affermato dalla giurisprudenza (cfr. per tutte Cons. di Stato, V, 26 agosto 2020, n. 5226) è evidente che, per il principio di non contraddizione che governa l’ordinamento, non potrebbe qualificarsi inadempimento ad un obbligo convenzionale il rispetto di una prescrizione imposta da un’ordinanza comunale. Occorrerà, dunque, por mano alla disciplina convenzionale al fine di rendere omogenee le previsioni, considerato che, come in precedenza chiarito, le prescrizioni contenute nell’ordinanza sono rivolte alla tutela di primari interessi pubblici”.

Ad evidenziarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza con cui risponde agli appelli presentati da due società titolari di sale bingo a Roma contro le pronunce del Tar Lazio che hanno confermato l’ordinanza sindacale del 2018 con cui è stato fissato l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento “dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi”, con ulteriore previsione di obbligo di spegnimento degli stessi “tramite l’apposito interruttore elettrico” nelle ore di sospensione del funzionamento, durante le quali, inoltre, dovevano essere mantenuti “non accessibili”.

Le due società hanno contestato la suddetta ordinanza per aver ridotto l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, da diciannove ad un massimo di otto ore al giorno, lamentando il contrasto con fasce di interruzione quotidiana del gioco non superiori alle “6 ore complessive” giornaliere previste dall'intesa in Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali del 7 settembre 2017, volta ad assicurare una disciplina uniforme per l’intero territorio nazionale.

A tal proposito, come già ritenuto dalla Sezione in fattispecie analoghe, i giudici del Consiglio di Stato rimarcano che tale intesa, non essendo stata recepita dal previsto decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, non ha “alcuna efficacia cogente”.

Infine, nella sentenza, il Collegio ricorda che “l’inaccessibilità degli apparecchi da gioco durante il periodo di spegnimento, imposta dall’ordinanza sindacale, è poi volta a garantire unicamente l’effettiva sottrazione alla disponibilità della clientela nelle fasce di blocco orario stabilite, e non già a precludere i necessari controlli di sicurezza da parte degli organi preposti (dal che anche l’infondatezza dell’assunto con cui si lamenta il mancato coinvolgimento dell’Agenzia): del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza in analoga fattispecie, anche in relazione a tale profilo, deve ritenersi che la tutela del bene della salute è del tutto prevalente rispetto ai rischi richiamati all’appellante, rischi sì esistenti, ma comunque ovviabili con i necessari apprestamenti”.

 

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