skin

Apparecchi gioco e Dpcm, Adm: 'Sì all'uso in bar e tabacchi'

27 ottobre 2020 - 10:03

Con una circolare, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli chiarisce gli ambiti di applicazione dell'ultimo Dpcm sul gioco in bar e tabaccherie.

Scritto da Redazione
Apparecchi gioco e Dpcm, Adm: 'Sì all'uso in bar e tabacchi'

Dopo il Dpcm che ha disposto la chiusura delle sale gioco dal 26 fino al 24 novembre, arrivano i "chiarimenti" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso una circolare esplicativa a firma del direttore generale Marcello Minenna.


"Devono ricomprendersi in tale previsione, esclusivamente, le sale da gioco specialistiche (sale Vlt, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse), oltre naturalmente ai casinò", puntualizza il Dg.


"Per quanto riguarda, invece, la raccolta del gioco pubblico presso pubblici esercizi cosiddetti 'generalisti' (con codice Ateco principale diverso dal gioco, come a scopo esemplificativo bar e rivendite di tabacchi) non sono previste disposizioni specifiche e, di conseguenza, troveranno applicazione le norme del Dpcm che riguardano tali locali, fatte salve le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni. 
 
Nello specifico, l’articolo 1, comma 9, lett. ee) specifica che 'le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi  e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano  ivi alloggiati; resta sempre consentita  la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio nel settore di riferimento o in settori; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10'.
 
Nulla, in particolare, invece, dispone il Dpcm sulle attività delle rivendite di tabacchi, da ritenersi, pertanto, comprese nella generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd), secondo cui 'le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all’allegato 11'. 
 
Si richiamano, pertanto, i concessionari del gioco pubblico e l’intera filiera del gioco pubblico all’assoluto rispetto delle norme sopra indicate garantendo la rigorosa e attenta applicazione di tutte le misure di prevenzione dal contagio previste dai Protocolli di sicurezza e dalle linee guida nazionali, in ossequio al fondamentale e superiore interesse della tutela della salute pubblica", conclude Minenna.
 
La circolare conferma quanto già desunto subito dopo la pubblicazione del Dpcm e getta una nuova luce sui bar, nominati ad esempio nelle ordinanze di Lombardia e Umbria (finite, con alterne fortune, sotto la lente dei Tar) come luoghi in cui non si può comunque giocare alle slot, ma anche dalle ordinanze delle province autonome di Trento e Bolzano, dove i bar dovranno chiudere alle 20 e i ristoranti alle 22, invece che alle 18 come previsto dall'ultimo Dpcm.
 
LIMITI ORARI E CIRCOLARE, DA AS.TRO UN FORMAT DA INVIARE AI COMUNI - Per tentare di conciliare le regolamentazioni orarie previste dalle singole amministrazioni comunali con le disposizioni contenute nella circolare Adm, l'associazione As.tro ha predisposto per gli iscritti un format da inoltrare ai singoli Comuni.

Per richiedere il format, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo segreteria@assotrattenimento.it

 

Articoli correlati