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Chiusa sala gioco vicina a luogo di culto, Tar: 'Ok ordinanza comunale'

01 dicembre 2020 - 08:35

Ancora una volta, il Tar Toscana riconosce il potere dei Comuni di legiferare sul gioco, fermando la raccolta negli esercizi che non rispettano il distanziometro istituito dalla legge regionale.

Scritto da Redazione
Chiusa sala gioco vicina a luogo di culto, Tar: 'Ok ordinanza comunale'

"Non si è in presenza di un’ordinanza contingibile ed urgente, di competenza sindacale, bensì di un atto tipico, previsto dalla disciplina di settore (art. 14, comma 1, della legge regionale n. 57 del 2013) e quindi di competenza dirigenziale. Ne consegue anche la infondatezza della seconda censura, giacché, come detto, non siamo in presenza di intervento straordinario ma di utilizzo di potere tipizzato dalla norma, come risulta dal combinato disposto dell’art. 4 (distanze minime dai luoghi sensibili) e 14 (che detta le conseguenze discendenti dall’accertato mancato rispetto delle distanze)".

Lo sottolinea il Tar Toscana nella sentenza con cui ha respinto il ricorso del legale rappresentante di una società contro le ordinanze con cui il Comune di Monsummano Terme (Pt) ha sancito il divieto d'uso degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 Tulps installati nei locali della ditta, disposto la chiusura di detti apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli, e ordinato la chiusura dell'attività di raccolta scommesse, per violazione del distanziometro previsto dalla legge regionale in materia.

I giudici quindi ricordano che l’Amministrazione ha "accertato la sussistenza a distanza inferiore al limite legale di un edificio di culto, facendo emergere i presupposti per l’intervento comunale ex art. 4 della legge regionale n. 57 cit.; al di là dei rilievi critici la stessa parte ricorrente ammette che si tratta di 'un edificio saltuariamente utilizzato per lo svolgimento di funzioni religiose', quindi la sua destinazione a luogo di culto non può essere messa in dubbio".
 

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