skin

Tar Lombardia: 'Gioco, legittimi anche limiti inferiori alle 8 ore'

07 gennaio 2021 - 12:35

Il Tar Lombardia conferma i limiti orari al gioco vigenti a Paderno Dugnano (Mi) per complessive sei ore giornaliere, ritenendoli proporzionati e correttamente motivati dal Comune.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Gioco, legittimi anche limiti inferiori alle 8 ore'

"La legittimità, riconosciuta dalla giurisprudenza, della limitazione oraria di otto ore, sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza delle misure imposte, permette di ritenere legittime anche le limitazioni di durata inferiore".

Ad evidenziarlo è il Tar Lombardia in una sentenza con cui respinge il ricorso dei titolari di alcune sale gioco di Paderno Dugnano (Mi) per l'annullamento dell'ordinanza del maggio 2019 con cui il Comune ha disposto lo stop al funzionamento degli apparecchi dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14, dalle 19 alle 21, tutti i giorni, festivi compresi.

In merito "all’assenza di proporzionalità nella riduzione dell’orario di 6 ore, occorre rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto proporzionata una riduzione di 8 ore", si legge nella sentenza.

Richiamandosi a varie pronunce in materia, il Tar Lombardia ricorda: “il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, e che, definito lo scopo avuto di mira, esso è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), si è ritenuto: che la limitazione oraria fosse proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382); che l'argomento secondo cui l’amministrazione non abbia tenuto conto di altre forme di gioco verso le quali i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione; che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l'interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all'interesse pubblico perseguito: resta consentita l'apertura al pubblico dell'esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l'inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l'attenzione dal gioco; che si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando certamente una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell'attività di impresa”.

I giudici amministrativi quindi sottolineano che "dall’esame degli atti risulta che il Comune ha provveduto all’emanazione dell’ordinanza impugnata a seguito di un’approfondita istruttoria, che si compendia nell’approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, ma è stata preceduta anche dai lavori della commissione comunale Legalità, che ha svolto diverse sedute nel biennio precedente, dai lavori del tavolo tecnico di lavoro costituito da Personale dell’Amministrazione comunale (settore Socio-culturale, Polizia Locale, Suap) e dell’attuazione del Progetto di contrasto del gioco d’azzardo ideato in collaborazione con il Comune di Novate Milanese e finanziato dalla Regione Lombardia.
Deve quindi escludersi che il fenomeno della ludopatia e del collegamento tra il gioco da un lato e le sale giochi e gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati in locali di pubblico esercizio dall’altro non sia stato adeguatamente valutato, anche con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale".
 

Articoli correlati