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Tar Lazio: 'Senza versamento tributo annuale legittima cancellazione da elenco Ries'

15 gennaio 2021 - 16:01

Il Tar Lazio respinge il ricorso che era stato presentato da un esercente contro la sua cancellazione dall'elenco Ries.

Scritto da Amr
Tar Lazio: 'Senza versamento tributo annuale legittima cancellazione da elenco Ries'

 

“I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per ciascuno degli anni successivi, devono inoltrare attraverso modalità telematica, all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell’impresa richiedente, l’istanza di rinnovo contenente autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nonché del versamento dovuto per il rinnovo dell’iscrizione stessa”.

Richiama questo passo del decreto direttoriale Adm del 2011 e la sua legittimità, il Tar del Lazio, nel respingere con una sentenza il ricorso che era stato presentato da un operatore contro il provvedimento del Monopoli con il quale era stato cancellato dall'elenco Ries, ossia il registro degli operatori economici che esercitano attività di gioco pubblico mediante apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del Tulps.
Il provvedimento era stato disposto da Adm "aver constatato il mancato riscontro all’istanza di chiarimenti in merito al mancato versamento del tributo pari ad Euro 150,00 e comunque il mancato versamento del tributo alla data del provvedimento" e "a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell’iscrizione".

I giudici osservano che "nel caso di specie l’istante alla data di presentazione del Mod. Ries/C6, presentato il 10 gennaio 2020, non aveva in realtà (neppure) disposto il versamento del tributo dovuto ai sensi dell’art. 4 del decreto direttoriale del 2011 ed inoltre il pagamento del tributo si è poi di fatto realizzato dopo aver ricevuto il provvedimento di cancellazione dall’elenco.
Difatti, nel Mod. Ries/C6 trasmesso all’amministrazione procedente, e versato in giudizio, l’istante ha lasciato in bianco la parte relativa al “numero codice di riferimento operazione” relativa al versamento del tributo, compilando invece la restante parte (data del versamento, c.f., codice tributo, anno di riferimento, importo)".

È dunque evidente come "l’istante abbia compilato la domanda nella consapevolezza di non aver in realtà effettuato il versamento del tributo. Di conseguenza, una volta ricevuto il provvedimento di cancellazione, non può rifiutare di accettare le conseguenze che derivano da una condotta ad egli direttamente imputabile (secondo il principio generale imputet sibi). Per questa stessa ragione non è neppure possibile accedere al sindacato di proporzionalità e adeguatezza del divieto di iscrizione per cinque anni prevista dal comma 1, lett. d), dell’art. 5 del decreto direttoriale del 2011, in presenza di “provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione”.

 

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