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Cassazione conferma: 'Versamento Preu, omissione è peculato'

22 febbraio 2021 - 16:33

Con una nuova sentenza, la Cassazione conferma che l'omesso versamento del Preu dovuto sugli apparecchi da gioco configura il reato di peculato.

Scritto da Fm
Cassazione conferma: 'Versamento Preu, omissione è peculato'

Ancora una sentenza della Cassazione sul mancato versamento del Preu sugli apparecchi da gioco e il reato di peculato.
Questa volta i giudici hanno rigettato il ricorso presentato dall'amministratrice di una società rea di essersi appropriata del denaro prelevato dagli apparecchi omettendone il versamento al concessionario per il successivo pagamento ai Monopoli di Stato dell'importo dovuto.

Secondo il Collegio, in particolare, "l'allegata buona fede dell'imputata è insussistente.
Come noto l'ignoranza o l'errore sulle norme, alla stregua delle quali va desunta la qualifica soggettiva, costituisce errore sul precetto quando riguarda la valutazione normativa degli elementi che ne sono alla base ovvero la situazione propria di incaricato di pubblico servizio: in tal caso l'errore scusa solo se inevitabile poiché l'autore non pensa che il suo agire abbia rilevanza penale perché disconosce o male interpreta le norme definitorie di diritto penale che determinano il carattere pubblico della funzione svolta", si legge nella sentenza.

La Cassazione evidenzia il corretto operato della Corte di appello di Torino sulla questione, la quale aveva escluso che l'errore allegato dall'imputata, "sulla propria qualifica soggettiva, fosse inevitabile dal momento che era iscritta in un albo speciale ed esercitava professionalmente l'attività e non era, quindi, credibile, che fosse ignara della qualifica rivestita. Il dolo del delitto di peculato non è, dunque, eliso dalla esistenza di due divergenti opzioni interpretative circa la qualificazione giuridica della condotta una delle quali rendeva, comunque, prevedibile la illiceità del fatto che la richiamata decisione delle Sezioni Unite ha ormai stabilizzato, prevedibilità che va saggiata attraverso la nozione di errore incolpevole sulla legge penale, coniata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 e che impone, secondo la corretta impostazione seguita dai giudici del merito di tenere conto delle particolari abilità interpretative possedute da determinati soggetti, i quali, per la professione svolta o per altre circostanze, siano in grado di comprendere maggiormente il testo legislativo".
 
Infine, concludono i giudici, "il reato ascritto all'imputata non è prescritto dovendo sommarsi al termine di prescrizione massimo la ulteriore sospensione per effetto del Dl art. 83, nella misura di 64 giorni".
 

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