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CdS: 'Stop al gioco, tutelare salute ma serve valutazione di rischio ad hoc'

22 febbraio 2021 - 17:21

Il Consiglio di Stato 'segue' il Tar Lazio sulla conferma allo stop delle attività di gioco ma sottolinea la necessità di compiere una 'specifica analisi scientifica dei fattori di rischio'.

Scritto da Fm
CdS: 'Stop al gioco, tutelare salute ma serve valutazione di rischio ad hoc'


"In questa sede, si confrontano l’esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di diffusione del contagio, e quella dell’appellante diretta a rivendicare il proprio legittimo interesse a evitare, mitigare o comunque ristorare un danno che ha e conserva carattere economico, inclusa la paventata (e francamente non del tutto credibile) perdita di avviamento a favore di altri giochi consentiti, giacché anche la – eventuale e allo stato solo affermata – perdita di avviamento ha un valore economico ristorabile".

A sancirlo i giudici del Consiglio di Stato, nel respingere l’istanza cautelare avanzata da alcuni operatori di gioco per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio concernente la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 5 marzo. 

"COMPIERE SPECIFICA ANALISI DI RISCHIO" - Un "no" che però apre alcuni spiragli di speranza per il settore del gioco. Il Collegio infatti evidenzia che "il provvedimento impugnato - Dpcm 14 gennaio 2021, sostitutivo del Dpcm 3 dicembre 2020 - non appare effettivamente, come l’appellante sostiene, fondato su una specifica valutazione di rischio di maggior contagio per le attività che l’appellante esercita su concessione dello Stato, ma sembra aver seguito il principio secondo cui anche di fronte a un rischio definito 'potenziale' la legittima risposta proporzionale può essere il divieto totale dell’attività; che il principio ora richiamato, anche alla luce della ormai lunga esperienza che le autorità scientifiche dovrebbero aver maturato nel monitoraggio e analisi dei fattori più rilevanti di contagio, comincia ad incrinarsi, secondo recente giurisprudenza amministrativa, laddove si sottolinea che le, ovviamente indispensabili, misure di precauzione vanno adottate alla luce di una serie di valutazioni complete scientifiche del rischio sulla base di dati ostensibili e specifiche per ciascuna attività soggetta a limitazioni; che, nel caso delle attività svolte dall’appellante, sin d’ora – e salva la indispensabile valutazione collegiale in questa sede cautelare – emerge la necessità che una specifica analisi scientifica dei fattori di rischio sia compiuta dall’autorità tecnica che ne ha tuttora la responsabilità – il Cts presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – sia in vista di un non escludibile prolungamento del divieto totale oltre il 5 marzo 2021, sia, ai fini del giudizio di merito che si auspica possa essere rapidamente celebrato innanzi al Tar, per una valutazione di tutti i profili del danno lamentato anche in questa sede".
Per poi concludere: "Al di là della mera natura 'non essenziale' dell’attività proibita (che non sembra decisiva giacché, nella fattispecie, oltre a produrre redditi per gli operatori addetti e le loro famiglie, essa è produttiva di introiti importanti per l’Agenzia erariale concedente), ciò che determina la non accoglibilità in questa sede cautelare della istanza è la natura prioritaria della precauzione per la salute pubblica, tale natura mantenendosi pur a fronte di un rischio 'potenziale' e 'presunto' e ferme le eventuali, successive conseguenze di ordine patrimoniale ove, nelle successive fasi del giudizio, un compiuto, specifico e approfondito accertamento scientifico dimostrasse che il dubbio e la indicazione presuntiva del Cts non corrispondevano ad un reale fattore di rischio contagio".
 
I giudici quindi hanno fissato la discussione collegiale alla camera di consiglio del 4 marzo 2021.
 
 

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