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Slot e quota Stabilità, Cassazione: 'No versamento? Provare peculato'

24 aprile 2021 - 09:22

La Cassazione annulla confisca di oltre 281mila euro a gestore di apparecchi da gioco accusato di peculato per l'omesso versamento della 'quota legge Stabilità' e rinvia al Tribunale di Novara.

Scritto da Fm
Slot e quota Stabilità, Cassazione: 'No versamento? Provare peculato'

"Il provvedimento impugnato è obiettivamente viziato, essendosi limitato il Tribunale ad affermare, da una parte, che la natura delle somme dovute e non corrisposte dal ricorrente al concessionario comprende verosimilmente alcune quote che devono considerarsi 'denaro pubblico', e, dall'altra, che non potrebbe 'escludersi sic e simpliciter che la somma non versata da al proprio concessionario non ricomprendesse alcuni importi di natura pubblica'".

Lo riporta la Corte di Cassazione, nella sentenza con cui annulla un'ordinanza del Tribunale di Novara che ha confermato la confisca di oltre 281mila euro all'amministratore unico di una società esercente l'attività di gestore di apparecchi da gioco, ritenuti profitto del reato di peculato.

Al gestore è stato contestato l'aver "omesso di corrispondere al concessionario non le somme destinate al Preu conseguenti la raccolta derivante dal gioco, ma 'la quota legge Stabilità', cioè l'ammontare complessivo di quanto introiato per effetto delle giocate, compreso i propri compensi, 'confluite all'interno delle slot machine gestite, in modo da consentire al concessionario di versare allo Stato, in proporzione del numero di apparecchi gestiti, la somma complessiva di 500 milioni di euro".

La sentenza inoltre ricorda che "la Corte costituzionale, intervenuta proprio in relazione alla norma in esame, con la sentenza n. 125 del 2018 ha espressamente chiarito come nella specie il legislatore abbia introdotto un prelievo forzoso in funzione della creazione di una provvista straordinaria con conseguente aggravamento degli obblighi posti a carico solo delle società concessionarie nella sua originaria formulazione, cioè quella derivante dall'art. 1 della legge n. 190.
La Corte ha affermato testualmente che: nwl 2014, il prelievo forzoso era posto solo a carico delle società concessionarie, sulla base del criterio costituito dal numero degli apparecchi da gioco lecito riferibili a ciascuna società, poi oggetto di ricognizione, concessionario per concessionario, ad opera del decreto del direttore dell'Adm si tratterebbe di 'una sorta di sovracanone dell'onere concessorio'; nella originaria formulazione della norma non era invece disciplinata in alcun modo, né in alcuna misura, la traslazione di quest'onere economico sugli altri operatori della filiera del gioco lecito, essendo stato approntato, in favore delle società concessionarie, solo un meccanismo di pressione indiretta. I gestori ed esercenti erano infatti obbligati a versare al concessionari tutto il ricavato del gioco lecito da essi attivato, al netto delle vincite erogate ai giocatori e del prelievo erariale unico (Preu), ma senza più la possibilità di trattenere il compenso pattuito, cosi invertendo il flusso dei pagamenti e del finanziamento dell'attività d'impresa, salva una non meglio precisata rinegoziazione degli accordi solo successivamente il legislatore è intervenuto sull'assetto normativo descritto, innanzi tutto abrogandolo, con effetto ex nunc, sicché la disposizione censurata ha trovato applicazione, ratione temporis, per un solo anno, il 2015, quello per cui si procede; in particolare, il legislatore è intervenuto sulla norma prevista dall'art. 1, comma 649 della legge n. 190 del 2014, con una disposizione definita interpretativa (quella di cui all'art. 1, comma 921, della legge 208 del 2015, successiva al tempo in cui il reato quale l'onere del prelievo forzoso non era più a carico solo del concessionari, ma gravava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori. il criterio di riparto di tale onere basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della fillera secondo i relativi accordi contrattuali".

Quindi, per i giudici della Cassazione, quella addotta dal Tribunale di Novara è "una motivazione obiettivamente sbrigativa che non affronta il tema, rilevante anche al solo fine della esatta determinazione della somma da sottoporre a sequestro, del: a) se ed in che misura, in ragione del prelievo forzoso imposto solo al concessionario, il denaro a questi dovuto dal gestore, anche per la parte relativa al compenso di questi, possa considerarsi, in tutto o in parte, 'altrui' ai fini della configurazione del peculato; b) se, nel caso di specie, il gestore, in relazione alla legge vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere, debba considerarsi un incaricato di pubblico servizio e se ed in che limiti il mancato versamento al concessionario dell'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante predetti apparecchi configuri una condotta appropriativa o un inadempimento".
 
Al giudice del rinvio spetterà il compito di verificare se ed in che misura sia configurabile il reato in relazione al quale il sequestro è stato disposto.
 

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