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Coronapass Bolzano, Trga: 'Non può limitare l'accesso alle sale gioco'

09 luglio 2021 - 16:04

I giudici del Trga accolgono ricorso di una società contro ordinanze della Provincia di Bolzano su l'obbligo di presentare il Coronapass locale per accedere alle sale gioco.

Scritto da Fm
Coronapass Bolzano, Trga: 'Non può limitare l'accesso alle sale gioco'

La limitazione all’accesso impugnata è idonea a compromettere in misura determinante gli interessi della ricorrente, potendo influire sulle entrate attese e concorrere al palesato rischio di chiusura dell’attività, senza assicurare dall’altro lato alcun presidio sanitario dichiarato aggiuntivo o necessario”.

Lo rimarcano i giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano nel decreto con cui accolgono l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da una società contro l'ordinanza della Provincia di Bolzano del 18 giugno che ha previsto l'obbligo di esibire la “certificazione verde”  – vale a dire il possesso delle attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test per la rilevazione del virus con esito negativo – per accedere alle  attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò consentite dal 1° luglio , nonché contro quella emanata il 25 dello stesso mese dell'Ordinanza della Provincia di Bolzano n. 26 del 25.06.2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che ha modificato la precedente ordinanza che, pur “sostituendo la certificazione provinciale con quella unionale ha mantenuto in vigore le disposizioni di prevenzione del controllo del certificato verde all’ingresso delle sale, aggiuntive rispetto alla normativa nazionale ed unionale senza una specifica motivazione”.

 

I giudici hanno fissato per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 14 settembre 2021, ritenendo non privo di fondamento quanto ricordato dalla ricorrente e cioè che  "il legislatore nazionale ha tassativamente circoscritto all’art. 9, comma 10-bis del Dl 52/2021, l’utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 a determinate attività e fini, tra i quali non viene contemplato l’utilizzo quale condizione all’accesso di una sala gioco, come pure la censura di difetto d’istruttoria e carenza motivazionale per mancanza di giustificazione idonea”.
 
Un apronuncia ancor più significativa anche perché arriva a due settimane dalla pronuncia del Garante della Privacy sulla legittimità del Green pass altoatesino, il quale aveva evidenziato che “L'uso di certificazioni, che attestino l’avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico/molecolare, diverse da quelle indicate nello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’uso di strumenti di verifica (quali ad esempio App per dispositivi mobili) ulteriori rispetto a quelli ivi indicati non possono ritenersi ammissibili perché non garantirebbero in ogni caso il rispetto del principio di esattezza dei dati trattati e di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. d) e f) del Regolamento)”. Ma nonostante questo, secondo il verdetto del Trga, la questione rimane comunque estranea alla sale da gioco, nelle quali si potrà continuare ad entrare al di là del Corona pass, che non è stato evidentemente pensato per questo tipo di utilizzo. E neppure il legislatore può estenderne l'utilizzo.
 

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