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CdS a Comune Bologna: 'Limiti gioco, chiarire effetto espulsivo'

20 luglio 2021 - 11:10

Il Consiglio di Stato chiede al Comune di Bologna relazione tecnica che valuti effetto espulsivo del regolamento sul gioco ed evidenzi aree in cui si possono delocalizzare le attività.

Scritto da Fm
CdS a Comune Bologna: 'Limiti gioco, chiarire effetto espulsivo'

Il Comune di Bologna avrà 40 giorni di tempo per fornire “una dettagliata relazione tecnica, corredata da ogni pertinente documentazione, con la quale si chiarisca, anche in controdeduzione all’elaborato peritale prodotto dal ricorrente, se l’applicazione del divieto di esercizio di sale giochi e sale scommesse, in relazione ai luoghi sensibili mappati dal Comune e al limite distanziale previsto, comporti o meno l’effetto espulsivo lamentato nel gravame; evidenziando, altresì, le aree del territorio comunale in cui la delocalizzazione, pur in presenza del richiamato divieto, è possibile, sia in termini di allocazione in edifici già esistenti sia in termini di allocazione in strutture da edificare, avendo, in particolare, cura di specificare le aree dove la delocalizzazione è possibile non essendovi preclusioni derivanti dalla vicinanza (entro 500 metri) di luoghi sensibili”.

 

La richiesta arriva dal Consiglio di Stato che cosi si esprime, sospendendo il proprio parere, in merito al ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da una società contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna, per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto l'attuazione normativa regionale in tema di Gap e il regolanento comunale sul gioco.
 
La ricorrente contesta in primo luogo la legittimità del suddetto regolamento, lamentando la violazione di alcuni articoli della normativa regionale vigente (art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 e artt. 1 e ss. L.R. Emilia Romagna n. 24/2017), per la presenza di disposizioni di pianificazione urbanistico-territoriale aventi anche finalità ambientali, costituite dagli articoli 4 e 6, dall’individuazione dei “luoghi sensibili” e dalla “mappatura” degli stessi. Indicando che, trattandosi di disposizioni di pianificazione urbanistica, il regolamento avrebbe dovuto essere adottato seguendo il regime del doppio binario (adozione- approvazione) di cui all’articolo 8 della L.R. n. 20/2000 (confluita nella L.R. n. 24/2017).
 
Sotto la lente anche la possibile violazione di alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Costituzione, del Tuel e dell’art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013, censurando, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del Regolamento laddove stabilisce che i divieti regionali si applicano anche alle sale giochi e sale scommesse già esistenti.
“Vi sarebbe violazione del principio di legalità, di cui agli artt. 23, 41 e 97 Cost., in quanto l’estensione di tale divieto non è rinvenibile in alcuna disposizione di legge primaria (statale o regionale); sarebbe, poi, violato il principio di irretroattività, nonché i principi di ragionevolezza e proporzionalità emergenti dagli artt. 3, 41, 97 e 42 Cost”, si legge nella pronuncia del CdS.
 
Per la società “non è stato assolutamente preso in considerazione l’interesse privato degli operatori del settore” e “ove la sala si trovasse al di sotto del limite di 500 metri, i provvedimenti avrebbero innegabile effetto “espulsivo” in quanto non sarebbe possibile procedere alla dislocazione nell’ambito del territorio comunale; ciò in considerazione della massiccia presenza dei luoghi sensibili, che si estendono anche a quelli situati nell’ambito territoriale di Comuni confinanti, nonché dell’esistenza di altri divieti e limitazioni di carattere urbanistico, connessi alla destinazione d’uso dei locali ed alla situazione generale del mercato immobiliare”.
 
Inoltre, l'’assenza “di un piano di compensazione o indennizzi per le attività da delocalizzare contribuirebbe a realizzare una vera e propria espropriazione dell’attività economica.
Non vi è neppure la previsione di un periodo transitorio idonea ad ammortizzare e riconvertire gli investimenti effettuati.
In ogni caso, essendo necessario, ai sensi dell’art. 6, comma 3 bis della legge regionale n. 5/2013, il permesso di costruire per la realizzazione di una sala giochi, sia per effetto di una nuova costruzione sia per effetto del mutamento di destinazione d’uso di un immobile preesistente, l’attività subirebbe una interruzione per un lasso di tempo indeterminabile.
Vi sarebbe, infine, lesione del legittimo affidamento serbato dalla ricorrente sulla inapplicabilità del regime distanziale ai locali in esercizio in epoca precedente all’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, in base alla previsione dell’art. 7, comma 10 del d.l. n. 158/2012 che esclude l’applicazione delle pianificazioni distanziali alle concessioni di gioco in essere, nonché delle indicazioni dell’intesa stipulata, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 1, comma 936 l. n. 208/2015, la quale pone l’accento sulla necessità di salvaguardare le ubicazioni degli insediamenti esistenti”.
 

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