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Ries, CdS: 'No a cancellazione dall'albo per errore della banca'

24 luglio 2021 - 08:07

Il Consiglio di Stato annulla cancellazione da albo Ries per società, aveva incaricato la propria banca di versare l’importo dovuto ma il bonifico non era andato a buon fine. 

Scritto da Fm
Ries, CdS: 'No a cancellazione dall'albo per errore della banca'


"Dichiarando la cancellazione della ricorrente dall’albo Ries, l’amministrazione non ha fatto una corretta applicazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, non consentendo all’interessata, anche in esecuzione dell’istituto del soccorso istruttorio, proprio di un regolare rapporto tra Pubblica amministrazione e privato, di eseguire in un secondo tempo il pagamento, una volta accertato l’errore commesso dal terzo delegato dall’interessata, prima della disattivazione della linea delle apparecchiature avvenuta il 2 ottobre 2018".


Così il Consiglio di Stato accoglie il ricorso straordinario al presidente della Repubblica con cui una società ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con cui l’Ufficio dei monopoli per la Lombardia ne ha confermato la cancellazione dall’albo Ries, al quale devono iscriversi gli operatori degli apparecchi di gioco.

Con due motivi di ricorso, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto gravato, "deducendo che erroneamente l’amministrazione intimata ha ritenuto che, nella fattispecie, non emergessero ipotesi esimenti la responsabilità per mancato pagamento dell’importo dovuto per l’iscrizione all’elenco dei soggetti autorizzati alle attività funzionali alla raccolta del gioco lecito mediante apparecchi di intrattenimento, atteso che – e questa è la tesi di fondo del ricorso – l’omesso pagamento, di cui la ricorrente ha avuto notizia soltanto con il provvedimento di cancellazione del 13 settembre 2018, è ascrivibile ad un malfunzionamento del sistema informatico dell’istituto di credito delegato al pagamento, che, per un errore di cui la ricorrente non è stata neanche informata tempestivamente dalla stessa banca, l’addebito della somma di 150 euro è stato operato su coordinate concernenti un precedente conto corrente in uso alla società.
Si tratterebbe, in sostanza, di un errore scusabile, non imputabile in alcun modo alla ricorrente, che lamenta, sotto diversi ed ulteriori profili, l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione procedente sulla domanda di annullamento in autotutela, in violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, e che dubita che la comunicazione del preavviso di cancellazione dall’elenco Ries sia stata regolarmente comunicata".
 
Partendo da questo ultimo aspetto, il Collegio osserva che "allo stato non vi sono, fatte salve eventuali iniziative che la ricorrente potrà adottare in altra sede, elementi che inducano ragionevolmente a dubitare - sebbene l’amministrazione non abbia esibito la Cad (comunicazione di avvenuto deposito), necessaria per il perfezionamento del procedimento di notifica - che il preavviso sia stato regolarmente inviato alla società nella sede legale con una raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza".

Scendendo nei dettagli della vicenda, emerge che al momento dell’invio della domanda nel 2018 tramite il modello Ries/C6 predisposto dall’amministrazione, la società aveva incaricato il proprio istituto di credito di versare l’importo dovuto ed aveva avuto dall’amministrazione l’attestazione di ricevuta tramite accredito con le modalità previste.
Pertanto, osservano i giudici, "nel momento in cui tale attestazione è stata rilasciata, nessun elemento avrebbe potuto indurre la ricorrente a ritenere che il bonifico non fosse andato a buon fine, a causa di un errore che, solo successivamente, la società ha appurato essere stato commesso dall’istituto di credito per un malfunzionamento del sistema informatico interno.
In buona sostanza, il punto che viene in rilievo concerne la consapevolezza della ricorrente, acquisita a seguito della comunicazione dell’avvenuta ricezione della somma da parte dell’amministrazione, di aver adempiuto l’obbligo di pagamento.
La Sezione ritiene, conseguentemente, che l’errore in cui è incorsa la società sia derivato dalla falsa rappresentazione di aver saldato il dovuto, in ragione della attestazione, con funzione di quietanza liberatoria, ricevuta dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che incolpevolmente la ricorrente ha presentato la dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, tenuto conto che, per la parte relativa all’avvenuto pagamento, la domanda risultava erronea, in considerazione del comportamento tenuto dall’amministrazione creditrice, che ha indotto l’istante a ritenere di aver dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’elenco pubblico dei soggetti autorizzati alle attività funzionali al gioco con apparecchi, di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps".
 

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