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Tar Veneto: 'Orari gioco, legittimi limiti extra imposti dai Comuni'

24 agosto 2021 - 10:21

Il Tar Veneto conferma limiti orari al gioco di Venezia, anche se superano di molto le fasce previste dall'intesa in Conferenza unificata del 2017 che 'non ha ancora valore cogente'.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Orari gioco, legittimi limiti extra imposti dai Comuni'

Ancora un “riconoscimento” per le limitazioni orarie alle attività di gioco sancite da alcuni Comuni italiani.

A darlo questa volta è il Tar Veneto, in una sentenza con cui respinge il ricorso di una società, che gestisce oltre sessanta sale slot e Vlt sul territorio regionale, contro le normative in materia adottate dal Comune di Venezia, per le quali gli apparecchi automatici da intrattenimento possono essere messi in funzione nel territorio comunale dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per un totale di sette ore giornaliere, imponendo, quindi, un’interruzione di diciassette ore giornaliere, a fronte delle sei ore massime di interruzione previste, invece, dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, i cui contenuti sarebbero stati fatti propri dalla legge regionale n.38 del 2019.

 
I giudici amministrativi evidenziano che “nell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo in materia, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2014, restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana in ragione delle specifiche problematiche di ciascun territorio. La limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco può, quindi, essere sempre disposta dal Comune per la tutela della salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ai sensi dell’art. 50, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Anzi, la giurisprudenza si è espressa nel senso che, in capo ai Comuni, sussiste non solo il potere, ma anche un vero e proprio obbligo di adottare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, dettato da esigenze di tutela della salute pubblica”.
 
Per queste ragioni, si legge ancora nella sentenza, “legittimamente la giunta regionale, in attuazione dell’art. 8 della legge regionale n. 38 del 2019, con la delibera n. 2006 del 30 dicembre 2019 ha stabilito, quale strumento minimo di tutela valido per tutto il territorio regionale (avendo ritenuto che fossero quelle di maggior rischio), tre fasce di interruzione del gioco, per un totale di sei ore di interruzione, da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale (dalle ore 7 alle ore 9; dalle ore 13 alle ore 15; dalle ore 18 alle ore 20), precisando, però, che 'I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale', e specificando che 'L'interruzione del gioco, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm, è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti locali', e ciò nel rispetto delle prerogative proprie dei Comuni, come riconosciute anche dalla Corte costituzionale, e delle esigenze di tutela delle specifiche realtà locali”.
 
Secondo il Tar Veneto, inoltre, “sono da respingere anche le censure con cui si lamenta il mancato coinvolgimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione dei giochi, dal momento che in tale parte l’Intesa non può considerarsi ancora cogente, né può considerarsi 'legificato' il suo contenuto ad opera del generico richiamo di cui all’art. 8 della legge regionale n. 38 del 2019.
Né il limite delle sei ore giornaliere di interruzione dal gioco previsto nell’Intesa può essere considerato, come invece vorrebbe la ricorrente, quale necessario parametro di legittimità, anche in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni orarie imposte al gioco lecito, tenuto conto di tutto quanto già sopra esposto in riferimento al valore non cogente dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata e alla portata del richiamo alla stessa operato dall’art. 8 della legge regionale n. 38 del 2019, e tenuto conto di quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra citata in merito al potere dei Comuni di imporre limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito. Per cui, sono da ritenersi infondate anche le ulteriori censure incentrate su tale argomentazione, per come dedotte in sede di ricorso (secondo motivo), contro l’atto comunale impugnato che, in attuazione della delibera di Giunta e del Regolamento in materia di giochi del Comune di Venezia, adottato nel 2016 e in relazione al quale non era stata comunque tempestivamente proposta impugnativa, ha individuato gli orari in cui possono essere messi in funzione nel Comune di Venezia gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lettera a) c) e c bis) del Tulps”.
 

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