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Gioco: chiesa luogo sensibile? Solo se aperta al culto

19 ottobre 2021 - 11:23

Il Comune di Scandiano (Re) dovrà provare al Tar Emilia Romagna la legittimità della diffida emessa verso una sala giochi vicina ad una chiesa che risulta chiusa al culto.

Scritto da Fm
Gioco: chiesa luogo sensibile? Solo se aperta al culto

Una chiesa può essere considerata “un luogo sensibile” ai sensi dell'apertura di una nuova attività di gioco, ma va appurato se sia o meno accessibile ai fedeli e al culto.

Questo l'oggetto del contendere al centro di un'ordinanza del Tar Emilia Romagna che vede fronteggiarsi il titolare di una sala giochi/sala scommesse e il Comune di Scandiano (Re), firmatario del provvedimento con cui ha diffidato la società dallo svolgere l’attività in quanto ubicata a meno di 500 metri di distanza da un luogo sensibile e delle deliberazioni con cui ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili del territorio ai fini dell'applicazione delle norme regionali per il contrasto al Gap.

 

Secondo il Collegio,  la causa non appare ancora matura per la decisione e il Comune deve chiarire alcuni punti “con particolare e puntuale riferimento alla operatività o meno attualmente della sala scommesse, all’eventuale adozione intervenuta di ulteriori provvedimenti nei suoi confronti da parte del Comune, all’effettivo svolgimento presso il luogo sensibile vicino all’attività dell’odierna ricorrente, ossia la Chiesa dei frati cappuccini, di effettiva attività di culto o se la stessa, viceversa, risulti chiusa alla partecipazione ad attività di culto come dedotto da parte ricorrente”, si legge nell'ordinanza.
 
Il Comune di Scandiano, nella relazione che dovrà depositare agli atti – insieme con il provvedimento di diffida oggetto di impugnazione – dovrà chiarire la “presenza o meno di un effetto espulsivo nei confronti delle attività di scommesse in ragione dell’avvenuta individuazione, sul predetto territorio comunale, dei luoghi sensibili con i provvedimenti comunali menzionati nel ricorso (l’effetto espulsivo dovrà essere valutato anche con riferimento alla possibilità di svolgimento dell’attività di che trattasi nei luoghi posti a debita distanza dai luoghi sensibili)”.
 
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica del 26 gennaio 2022.
 

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