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Incassi residui apparecchi gioco, Cassazione: 'Assoggettabili ad Iva'

12 novembre 2021 - 15:43

La Cassazione accoglie ricorso di Snaitech: Commissione tributaria della Lombardia ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva gli 'incassi residui' degli apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Incassi residui apparecchi gioco, Cassazione: 'Assoggettabili ad Iva'

“La Commissione tributaria regionale ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva le somme oggetto dell'atto giudiziario costituenti la differenza tra le giocate effettuate dagli utenti e le vincite pagate agli stessi”.

È il motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione e al centro della vicenda che vede opposta la società Snaitech all'Agenzia dell'entrate e l'impugnazione - da parte del concessionario - dell'avviso di liquidazione dell'imposta del registro, determinata, in via proporzionale, sulle somme che il Tribunale di Milano ha ingiunto di pagare ad un gestore in favore di Snaitech per il mancato versamento da parte del terzo incaricato delle differenza tra somme immesse con le giocate effettuate e gli importi erogati per le vincite dei giochi mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

 

La Commissione tributaria provinciale di Milano – secondo quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione - “ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo l'assoggettamento all'imposta del registro in misura proporzionale solo delle somme ingiunte a titolo interessi e di penale, stante la loro natura risarcitoria mentre l' importo costituente capitale andava tassato in misura fissa per essere lo stesso dovuto in conseguenza di operazioni soggette ad Iva, sia pur esenti”.
 
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sull'impugnazione dell'Agenzia delle entrate, ha accolto “l'appello ritenendo che anche il capitale, oggetto di ingiunzione, aveva titolo in un obbligo restitutorio fuori dal campo di applicazione, con la conseguenza che non operava il regime di alternanza Iva-Registro”.
 
La questione controversa è limitata “al credito azionato dalla Snaitech nei confronti del gestore di 66.492,91 euro composto dal Preu, per 55.647,81 euro, dal canone di concessioni monopoli, per 4.636,86, euro e dalla commissione del concessionario per 6.190,77. 2.3 euro”. Si tratta, “come è pacifico ed in ogni caso documentalmente accertato, di importi costituenti gli 'incassi residui' degli apparecchi da gioco, ossia la differenza tra giocate effettuate dagli utenti-giocatori e le somme erogate dagli apparecchi gli utenti-giocatori vincitori”.
 
II fatto costitutivo del diritto di credito “fatto valere, con il ricorso alla procedura monitoria, dal concessionario nei confronti del gestore è quindi dato dall'inadempimento da parte del terzo incaricato all'obbligo contrattualmente previsto di riversare alla concessionario gli incassi residui”. Per il Collegio “è fuor di dubbio che le operazioni riscossione di somme provenienti giocate esercitate nell'ambito di una attività imprenditoriale siano in astratto soggette ad Iva”.
 
Accolto il ricorso, la Corte di Cassazione boccia la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.
 

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