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Gioco, Tar Lombardia: 'Validi limiti di Luino, ci sono dati documentali'

22 novembre 2021 - 14:52

Il Tar Lombardia boccia ricorso di un gestore di apparecchi di gioco contro l'ordinanza oraria del Comune di Luino legittimando ancora una volta i poteri dei sindaci.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Lombardia: 'Validi limiti di Luino, ci sono dati documentali'

“L’atto regolamentare sulla cui base è stata assunta l’ordinanza sindacale impugnata non si fonda su elementi astratti riferiti al fenomeno in termini generici, contestualizzando invece la situazione in relazione al territorio del Comune di Luino”.

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lombardia rigetta il ricorso di  gestore di apparecchi Awp contro i provvedimenti con cui il Comune di Luino (Va) ha dato applicazione al distanziometro regionale e introdotto limiti alle attività di gioco, interrompendole dalle 7,30 alle 9,30 dalle 12 alle 14 dalle 19 alle 21.

 

Secondo i giudici amministrativi, infatti, “la ricorrente non offre dati documentali di segno contrario, non potendo considerarsi tali gli studi depositati (report del Governo australiano sul gioco d’azzardo e studio della Springer science and business Media New York) che riguardano contesti sociali, economici e culturali totalmente differenti dalla realtà italiana, e dunque non idonei a smentire i concreti riferimenti al fenomeno nel territorio comunale considerati dall’Amministrazione. Lo stesso dicasi per lo studio italiano dell’Istituto per la competitività, che muove da una prospettiva di interessi differente dall’obiettivo perseguito dalla normativa e dai provvedimenti impugnati, e che quindi non presenta il carattere della oggettività”.
 
Il Collegio quindi rimarca la legittimità delle ordinanze in materia di gioco “a fini di tutela della salute e della quiete pubblica”, evidenziando che “allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di 'proibizionismo', che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.
 
Per il Tar Lombardia, si legge ancora nella sentenza, “Si presenta poi inammissibile la censura volta a contestare la mancata limitazione di orari per altri tipi di gioco, non potendo la ricorrente ritrarre alcun vantaggio dall’eventuale estensione della disciplina sulla limitazione degli orari a giochi ulteriori dalla stessa non commercializzati. Va poi aggiunto che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, il Regolamento pone quale criterio per la determinazione sindacale sugli orari di esercizio delle attività la 'individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre'.
Il che significa che la disciplina degli orari va rapportata al tipo di esercizio oggetto di regolamentazione, secondo una valutazione operata in concreto, e non già che tutti i giochi debbano essere limitati negli orari di fruibilità.
Infine non può essere scrutinato, in quanto inammissibile, il nuovo motivo, dedotto solo con la memoria depositata in data 16 settembre 2021 e non notificata, riguardante la ritenuta mancata consultazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
 

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