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CdS: 'Regolamento gioco Bologna, nessun effetto espulsivo'

07 dicembre 2021 - 09:37

Per il Consiglio di Stato il distanziometro per gli esercizi di gioco attuato a Bologna è idoneo a perseguire la tutela della salute e non determina un 'effetto espulsivo'.

Scritto da Fm
CdS: 'Regolamento gioco Bologna, nessun effetto espulsivo'

Nel caso di specie non sono state adottate misure di carattere 'espulsivo', come sostenuto dalla ricorrente, sia perché l’attività potrà essere esercitata in altra parte del territorio sia per la gradualità con la quale ha agito l’amministrazione. Si realizza in tal modo un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi privati e pubblici coinvolti”.

Questa una delle motivazioni attorno alle quali ruota il parere espresso dal Consiglio di Stato in risposta al ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da una società titolare di una sala gioco contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto “Attuazione normativa regionale in tema di ludopatie”, della deliberazione del consiglio comunale di Bologna per l'“Approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco di azzardo lecito”, e del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”.

Il Comune quindi nel 2019  paventato la chiusura, entro sei mesi, della sala perché situata a meno di 500 metri da un luogo di culto. 
 
 
Con un parere interlocutorio a luglio il Consiglio di Stato non aveva ritenuto l’affare maturo per la decisione, disponendo, "ai fini di una completa conoscenza degli elementi fattuali connotanti la vicenda contenziosa in esame, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvedesse ad acquisire dal Comune di Bologna 'una dettagliata relazione tecnica, corredata da ogni pertinente documentazione, con la quale si chiarisca, anche in controdeduzione all’elaborato peritale prodotto dal ricorrente, se l’applicazione del divieto di esercizio di sale giochi e sale scommesse, in relazione ai luoghi sensibili mappati dal Comune e al limite distanziale previsto, comporti o meno l’effetto espulsivo lamentato nel gravame'”.
 
Quindi, analizzando le doglianze del ricorrente, il Consiglio di Stato osserva che ”il regolamento comunale impugnato costituisce una pedissequa riproduzione della legge regionale n. 5/2013 con la quale è stato introdotto il limite distanziometrico dei 500 metri delle sale gioco dai luoghi sensibili, tra cui vi sono i luoghi di culto, limite previsto tanto per le sale gioco di nuova istituzione quanto per quelle già in esercizio. Il Comune, dal canto suo, ha applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale e individuato i luoghi sensibili in ottemperanza alle disposizioni di legge. Non è configurabile pertanto né la carenza istruttoria lamentata dalla ricorrente, né la eccepita assenza di partecipazione dei cittadini e delle imprese all’attività decisoria del Comune, trattandosi di applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale, finalizzata a prevenire e a contrastare la dipendenza dal gioco nonché la tutela dei soggetti più vulnerabili”.
 
Quanto all'effetto espulsivo delle attività di gioco causato dalle normative comunale e regionale lamentato dalla società ricorrente, il Collegio sottolinea: “L’introduzione di criteri distanziali, idonei ad arginare in via preventiva l’attività di impresa delle società operanti nel settore, non contrasta con l’utilità sociale di cui all’art. 41, comma 2, Costituzione, né con la normativa comunitaria, considerato che la Corte di giustizia Ue ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per “motivi di interesse generale”.
Tra l’altro, a giudizio della Sezione, "nel caso di specie, il diritto di iniziativa economica privata viene ad essere limitato, ma non anche negato, e sotto altro aspetto si tutela la salute pubblica”.
 
Inoltre, “Non può essere condiviso poi il richiamo operato dalla ricorrente al concetto di 'espropriazione' in considerazione del fatto che, nella specie, non si verifica in via immediata l’acquisizione alla mano pubblica di beni e diritti dei privati operatori economici e, dunque, non vi è alcun effetto espropriativo. Quanto alla violazione del principio di proporzionalità, va ricordato che tale principio impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; definito lo scopo avuto di mira, il principio è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza). In conclusione, il limite distanziale applicato dal provvedimento impugnato, in esecuzione delle previsioni del Regolamento comunale e degli atti normativi regionali ad esso presupposti - comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili - costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati”.
 
Infine, in merito “alla misurazione delle distanze dai 'luoghi sensibili', vi sono motivi per ritenere tali misurazioni debitamente svolte, a dimostrazione della distanza non conforme alle previsioni di legge” della sala gioco al centro del ricorso rispetto ad un santuario. “Misurazioni effettuate dal Comune di Bologna avvalendosi di noti criteri che, per il Consiglio, risultano più che idonei al raggiungimento dello scopo prefissato”.
 

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