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Tar Veneto: 'Su gioco potestà dei Comuni limitata'

30 aprile 2013 - 09:44

Il Tar del Veneto accoglie in parte il ricorso di un operatore di gioco e annulla il provvedimento in data 18 giugno 2012 n. 2823 con cui il responsabile Suap del comune di Vicenza ha revocato l’agibilità dei locali destinati alla pratica del gioco e della scommessa ed ha sospeso l’attività di sala giochi e scommesse; il regolamento comunale per l’apertura di sale giochi approvato con delibera del consiglio comunale del 19 dicembre 2011; l’art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Vicenza. Il Comune di Vicenza ricorrerà a Consiglio di Stato contro il via libera del Tar alle sale giochi Consiglio di Stato: “Slot nei circoli privati solo attraverso licenza ex art.86”

Scritto da Sm

LA MOTIVAZIONE- Secondo il Tar “La competenza legislativamente stabilita a favore dell’amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal comune. I comuni possono intervenire nell’ambito della sopra richiamata pianificazione in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 7 del D. L. n° 158 del 2012. Inoltre i sindaci, in caso di situazioni di effettiva emergenza, possono adottare ordinanze contingibili e urgenti, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali. Ancora l’art. 88 del T.U.L.P.S. non prevede che il questore, nel rilasciare la licenza per l’esercizio dell’attività di scommessa, sia tenuto ad applicare prescrizioni stabilite dai comuni. Non è possibile poi argomentare in senso diverso, come vorrebbe il comune di Vicenza, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n° 300 del 2011, perché si tratta di fattispecie riguardante una legge della provincia di Bolzano. Nemmeno la potestà esercitata dal comune di Vicenza può essere collocata nell’ambito dell’art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, per i seguenti due motivi: lo stesso art. 13 esclude da tali funzioni le competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale e nel caso di specie sono state sopra richiamate le disposizioni di legge che attribuiscono all’amministrazione nazionale le competenze in materia e non ai comuni; la potestà amministrativa, per essere esercitata, necessita di una specifica attribuzione legislativa ai sensi degli artt. 2, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione. Tale specifica attribuzione legislativa difetta. Senza l’attribuzione per legge di specifica potestà amministrativa l’art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali legittima i comuni all’utilizzo degli strumenti di diritto privato, in condizioni di parità con tutti gli altri soggetti, ma non all’esercizio di poteri amministrativi”.

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