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Operazioni a premio: l'Agenzia delle Entrate rinnova la disciplina fiscale

05 marzo 2014 - 09:27

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a una richiesta di chiarimenti presentata da un soggetto economico, torna ed esprimersi in merito alle operazioni a premio “nell’ipotesi di con versione di punti fedeltà, assegnati ai partecipanti nell’ambito di un’operazione a premi, in punti che permetteranno di ottenere premi dal catalogo di una diversa operazione”. Nell’ambito delle operazioni che prevedono l’assegnazione di premi ai consumatori in funzione del numero dei punti fedeltà da essi accumulati facendo acquisti presso gli esercizi commerciali promotori del concorso, scrive l'Agenzia, “può essere consentito ai partecipanti di convertire i medesimi punti con punti di altre operazioni a premio, condotte dagli stessi promotori del concorso o da altri soggetti”.

Scritto da Alessio Crisantemi
Operazioni a premio: l'Agenzia delle Entrate rinnova la disciplina fiscale


“Nelle ipotesi rappresentate, i punti assegnati in virtù della conversione hanno l’esclusiva funzione di attribuire ai partecipanti la possibilità di prendere parte ad una distinta operazione a premio. Sull’argomento, questa Agenzia ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n.101/E del 26 novembre 2012 in risposta ad una istanza di interpello. In tale sede, nel presupposto - prospettato dall’istante - che i punti fossero di per sé dei premi, era stato chiarito che sul corrispettivo pattuito per il trasferimento dei punti si dovesse versare l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997”.

 

 

LA NUOVA DISCIPLINA - La soluzione adottata con la citata risoluzione n.101/E del 2012 va oggi riconsiderata alla luce del parere reso con nota prot.137275 del 14 agosto 2013 dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), Dicastero cui sono stati attribuiti i poteri di vigilanza e di controllo nell’ambito delle operazioni a premio, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito allo “scambio punti”.

Nel citato parere, il Mise ha precisato che “in base all’art. 3 del dPR 26 ottobre 2001, n. 430, sono operazioni a premio quelle manifestazioni commerciali pubblicitarie che prevedono le offerte
di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e conservando un certo numero di prove documentali di acquisto/vendita, anche su supporto magnetico. Tali iniziative sono dunque identificate dai seguenti parametri caratterizzanti:

a) L’offerta di premi da parte dei promotori, la quale deve concretizzarsi (esclusivamente) sotto forma di obbligazione assunta ai sensi e con gli effetti degli articoli 1989, 1990 e 1991 del c.c.;
b)La condizione di partecipazione - unica da prevedersi per l’adesione - consistente esclusivamente nell’acquisto/vendita dei prodotti e/o servizi promozionati;
c) La presentazione, da parte dei promissari, all’atto della richiesta dei premi voluti, della documentazione atta a dare prova degli acquisti/vendite da loro effettuati dei prodotti o servizi oggetto della promozione.
“Da quanto sopra risultano dunque, linearmente discendenti: da una parte che l’unica obbligazione è quella liberamente assunta dal promotore nel momento della promessa; dall’altra parte che l’onere a carico dei partecipanti è esclusivamente di dare documentazione di aver effettuato il numero di acquisti (o di vendite) dei prodotti e/o servizi oggetto dell’operazione a premio a cui corrisponde il conseguimento del premio voluto tra quelli posti in palio dal soggetto promotore”.

“Occorre anche considerare che la documentazione degli acquisti/vendite effettuati (prove d’acquisto o “punti” che dir si voglia) non ha di per sé alcun valore concreto e non è idonea a rappresentare il diritto maturato al conseguimento del premio, se non ricorrono le seguenti tre condizioni:
1) Acquisto/vendita dei previsti quantitativi di prodotti e/o servizi promozionali;
2) Raccolta delle dovute prove al fine di vedersi corrisposto il premio voluto;
3) Presentazione entro la durata dell’operazione a premio delle suddette prove al fine di vedersi corrisposto il premio dovuto.

Il legislatore ha infatti stabilito che, nell’ambito della promessa al pubblico ha diritto alla prestazione solo il soggetto che si trovi nella situazione ipotizzata dalla promessa o compia l’attività individuata dalla promessa. Ossia, il diritto alla prestazione non sorge subito (al momento in cui la promessa viene resa pubblica o durante la maturazione delle condizioni dovute), ma soltanto nel momento in cui il promissario si trovi nella situazione richiesta o compia l’attività indicata.
Chi si trovasse nelle condizioni indicate dalla promessa deve necessariamente darne comunicazione al promittente e l’evento perfezionativo della fattispecie obbligatoria va individuato proprio nel momento in cui avviene questa comunicazione”.

 

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