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Centri scommesse, Tar Lazio: "Autorizzazione subordinata a presenza concessione nazionale"

24 marzo 2014 - 13:52

Dopo la sentenza dello scorso febbraio, il Tar Lazio torna a vietare il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse ai soggetti privi di concessione statale. Ancora una volta, tocca ad un centro scommesse collegato alla maltese Betsolution4U Limited, operante sotto il marchio di 'Enet Sport', esercente attività transfontaliera e titolare di regolare licenza rilasciata nel proprio Paese alla Lotteries and Gaming Authority.

Scritto da Fm
Centri scommesse, Tar Lazio: "Autorizzazione subordinata a presenza concessione nazionale"

 


Secondo i giudici amministrativi sono da ritenersi infondati i motivi del ricorrente che aveva impugnato il diniego opposto dalla Questura di Pescara alla sua istanza di autorizzazione per violazione della normativa comunitaria, in particolare con il principio di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

 

NO CONCESSIONE NO AUTORIZZAZIONE - Tali disposizioni comunitarie – osserva il collegio -, come da precedenti sentenze della stesso Tar,  "non ostano ad una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere una autorizzazione di polizia in aggiunta ad una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare tale attività e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione ai richiedenti che già siano in possesso di una simile concessione; sentenza che induce a disattendere in primo luogo l’istanza tesa a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 del Tfue. La giurisprudenza della Sezione ha anche affermato che è conforme al diritto Ue la normativa nazionale che subordina il rilascio dell’autorizzazione di polizia al possesso della concessione statale (cfr anche Cons di Stato sez. III n.5676/2013) e che deve ritenersi congrua la motivazione del diniego basata sull’assenza della concessione".

 

RICHIESTI ENTRAMBI I TITOLI - Infine, "il Collegio osserva come le valutazioni giurisprudenziali in sede penale, che escludono il reato nei casi in cui l’attività sia stata svolta senza autorizzazione per mancanza della concessione a monte, dovuta però a difficoltà del sistema nazionale a rilasciare dette concessioni a società straniere, non inficia il diverso principio affermato, anche a livello di giurisprudenza comunitaria, in base al quale in sede amministrativa sono richiesti entrambe i titoli, come sopra indicato".

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