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Tar Lombardia: "Illegittima ordinanza su orari slot di Pavia"

12 novembre 2014 - 12:41

La tutela della salute può essere assicurata esclusivamente tramite l’individuazione di determinate distanze dalle aree sensibili e la possibilità di contenere gli orari degli esercizi commerciali per finalità sanitarie è valida solo nell’ipotesi di gravi emergenze alla quale non sembra possa essere associato il gioco d’azzardo patologico. Con queste motivazioni, il Tar Lombardia ha accolto per decreto il ricorso di un esercente contro il Comune e la Questura di Pavia per l'annullamento dell'ordinanza sugli orari di funzionamento delle slot firmata dal sindaco Depaoli.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: "Illegittima ordinanza su orari slot di Pavia"

 

 

I MOTIVI DEL RICORSO - Tale ordinanza è stata impugnata, "non integrando l’art. 50, 7° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 alcuna base normativa per intervenire sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali aventi detti apparecchi; detta conclusione troverebbe fondamento nell’art. 14, 2° comma lett. a) della L. delega 11.3. 2014, n. 23, che non prevede la potestà da parte degli enti locali d’introdurre limitazioni orarie per gli esercizi che abbiano attivato apparecchi per il gioco lecito previa licenza del Questore". Secondo il ricorrente, sono inoltre sussistenti "vizi di eccesso di potere per carenza d’istruttoria e per erronea valutazione dei presupposti" ed è stata "contestata la violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità".

 

 

TAR DA' RAGIONE A ESERCENTI - La pronuncia dei giudici amministrativi milanesi arriva a pochi giorni di distanza da un altro decreto, che aveva accolto il ricorso di un altro esercente "alla stregua dell’indirizzo adottato dalla Sezione in materia di giochi leciti e confermato da parte del Consiglio di Stato (cfr. Tar Lombardia Sez. I 23.10.2014, n. 2536; Consiglio di Stato Sez. V 30.6.2014, n. 3271)" e della considerazione che "la disciplina per la prevenzione della ludopatia sembra comunque rientrare nell’area della riserva statale (cfr. art. 14 della Legge delega 11.3.2014, n. 23)".

SCARICA QUI LA PRONUNCIA INTEGRALE DEL TAR LOMBARDIA

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