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Tar Emilia Romagna: 'Competenza sul distanziometro delle sale giochi spetta ai Monopoli'

27 aprile 2015 - 10:34

La pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli. Con questa motivazione il Tar Emilia Romagna ha accolto il ricorso di una società operante nel settore della gestione di sale per scommesse contro il provvedimento con il quale la Questura di Bologna ha respinto l’istanza della stessa di autorizzazione a trasferire i locali ove esercita la propria attività commerciale in un altro indirizzo di Bologna, motivando il diniego sulla base di quanto dispone l’art. 23, c. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune emiliano.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Emilia Romagna: 'Competenza sul distanziometro delle sale giochi spetta ai Monopoli'

 


IL RICORSO - Secondo i ricorrenti è da ritenersi "illegittima la stessa norma regolamentare, sia perché l’intero regolamento non prevede una disciplina transitoria per regolare le domande già da tempo presentate, con previsione di applicazione, riguardo ad esse, della normativa previgente, sia in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i cosiddetti 'luoghi sensibili', la cui introduzione nell’ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012 (il decreto Balduzzi, ndr)".

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Il Collegio, si legge nella sentenza, non ravvisa ragione alcuna di discostarsi dal provvedimento con cui la sezione II dello stesso Tar ha stabilito che ”la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i Comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012”. Il caso in esame è del tutto simile alla controversia decisa con la predetta sentenza, dovendosi rilevare che anche nella presente fattispecie il Comune ha introdotto normativa regolamentare con la quale si individua un determinato limite distanziometrico (mt. 1000) tra la localizzazione di sale scommesse – sale giochi ed i siti qualificati quali 'sensibili' rispetto a tali attività, al fine di prevenire e combattere il fenomeno della cosiddetta ludopatia”.

 

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