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Ctd, Tar Sicilia: 'Senza concessione statale raccolta scommesse non è lecita'

18 maggio 2015 - 09:16

Sulla base della normativa interna, da ritenersi compatibile con il diritto europeo, la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse. A ribadire il concetto, citando una sentenza del tribunale amministrativo della Basilicata è il Tar Sicilia, che con un'ordinanza ha respinto il ricorso di un esercente contro la reiezione della richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di trasmissione telematica presso il suo centro di trasmissione ed elaborazione dati.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd, Tar Sicilia: 'Senza concessione statale raccolta scommesse non è lecita'

 

Per i giudici, "il sistema concessorio-autorizzatorio è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime".

 

E ciò, si legge ancora nell'ordinanza ,"vale anche nel caso in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata che a sua volta si avvalga del Ctd, in quanto ciò che è rilevante - nella norma - è la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti. L'’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario', sì da costituire, invece, fonte di pericolo per l’ordine pubblico l’autorizzazione rilasciata in favore del Ctd (che si limita semplicemente a trasmettere le proposte) se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati".

 

 L'ORDINANZA - Il testo dell'ordinanza può essere consultato cliccando qui.

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